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Emilia Romagna: l'applicazione del T.U. sulle espropriazioni deve essere coordinata con la regionale approvata in materia

 

La regione Emilia Romagna è intervenuta nella materia espropriativa con la legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2002, modificata dalla legge regionale n. 10 del 3 giugno 2003.

La legge, in termini generali, prevede per i procedimenti espropriativi realizzati sul territorio della regione importanti disposizioni:

-         per la fase d'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la fase di dichiarazione della pubblica utilità l'applicazione della richiamata normativa regionale;

-         per la fase d'emanazione del decreto di espropriazione l'applicazione della normativa nazionale di cui al D.P.R. n. 327/2001;

-         sono espressamente indicati, all'art.33 della legge regionale, gli articoli del T.U. che vanno disapplicati.

Conseguentemente, per tutti i procedimenti da svolgere dopo la dichiarazione della pubblica utilità (quindi per tutti i procedimenti finalizzati all'emissione del decreto di espropriazione) si applicherà la normativa statale di cui al T.U. entrato in vigore il 30 giugno 2003.

Si segnala un'importante innovazione introdotta relativamente alla determinazione del requisito di edificabilità legale dei terreni, da accertare ai sensi dell'art. 37 del T.U. ai fini dell'individuazione dei criteri applicabili per la determinazione dell'indennità di esproprio. In particolare, a tale fine, l'art. 20 della richiamata legge regionale n. 37/2002, definisce il possesso del requisito di edificabilità per tutti i terreni che, in base allo strumento urbanistico vigente, ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

Con comunicato pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 135 del 11 settembre 2003 sono state emanate indicazioni, in merito alla richiamata normativa regionale, da parte dell'Assessore competente.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

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