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Sentenza Corte Costituzionale n. 73 del 2004: per l'accertamento del requisito di edificabilità non si può prescindere dalla sussistenza dell'edificabilità legale

Sentenza Corte Costituzionale n. 73 del 2004: per l'accertamento  del requisito di edificabilità non si può prescindere dalla sussistenza dell'edificabilità legale (confermato il valore suppletivo dell'edificabilità effettiva)
 
La Corte Costituzione ha respinto il ricorso della Stato contro alcuni aspetti della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 37   del 19 dicembre 2002, come modificata dalla legge n. 10 del 3 giugno 2003.
La sentenza n. 73/2004   della Corte Costituzionale costituisce un'importante conferma delle finalità della legislazione regionale in materia d'espropriazione per pubblica utilità non solo come introdotte con la legge regionale oggetto della sentenza (disponibile sul sito nella sezione legislazione) ma anche come definite con lo schema di legge regionale recentemente approvato dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni (disponibile nella sezione Documenti).
Gli aspetti affrontati attengono ai poteri sostitutivi della Regione relativi alle funzioni in materia delegate ad enti subregionali e alla definizione dell'edificabilità effettiva in rapporto ai poteri regolamentari dello Stato previsti dall'art. 37 del T.U.
Rinviando, per quanto attiene la ricognizione agli aspetti esaminati dall'Alta Corte e dei relativi principi richiamati, all'esame puntuale della sentenza (la sentenza è pubblicata sul sito nella sezione giurisprudenza) si ritiene opportuno segnalare quanto affermato relativamente all'accertamento del requisito di edificabilità effettiva.
La legge regionale afferma all'art. 22
" Edificabilità  di fatto
 1. Ferma restando la necessità  dell'edificabilità  legale di cui all'articolo 20, 
un'area possiede anche i caratteri della edificabilità  di fatto quando sono già  presenti
 o in corso di realizzazione, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si inserisce, 
le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero dagli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica. 
 2. Con apposita direttiva la Regione può  integrare e specificare i criteri e i requisiti 
per valutare l'edificabilità  di fatto delle aree."
 
La Corte Costituzionale, nel riconoscere la legittimità costituzionale di tale disposizione, afferma:
"Il tenore letterale della norma regionale risulta del tutto coerente con la norma statale contenuta nell'art. 37, comma 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, "si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione".
L'art. 22 della legge regionale impugnata stabilisce quando un terreno presenta i caratteri dell'edificabilità di fatto; nulla dice sul ruolo da riconoscere a tale elemento ai fini della determinazione dell'indennizzo, se non che il medesimo non può prescindere dalla sussistenza dell'edificabilità legale. L'inciso contenuto nella disposizione, "ferma restando la necessità dell'edificabilità legale di cui all'art. 20", attesta infatti la volontà del legislatore regionale di non dare all'edificabilità di fatto una rilevanza autonoma rispetto alla edificabilità legale.
Il contenuto normativo dell'art. 22 deve dunque rinvenirsi soltanto nella individuazione degli elementi in presenza dei quali può riconoscersi ad un'area il carattere della edificabilità di fatto."
La Corte Costituzionale conclude con un'affermazione di carattere generale che conferma la metodologia indicata da ConsulenzaEspropri per la definizione del requisito di edificabilità:
"La formulazione della norma regionale ne consente una lettura conforme all'interpretazione che del requisito in esame ha fornito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha riconosciuto all'edificabilità di fatto un valore esclusivamente suppletivo – in carenza di strumenti urbanistici – ovvero complementare ed integrativo agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo."
Per l'applicazione pratica della metodologia vedasi gli schemi sul sito ConsulenzaEspropri sezione "Indennità" o "Perizie di stima"
Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

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