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Il diritto del proprietario alla ripianificazione delle aree con vincolo preordinato all’esproprio scaduto

Le decorrenze del termine di durata quinquennale, fissato dall’art. 9 del DPR n. 327/2001, determina il diritto del proprietario alla ritipizzazione delle aree con vincolo espropriativo scaduto e il corrispondente obbligo del comune ad attivare, in relazione al bene interessato dal vincolo decaduto, il procedimento di ripianificazione, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici. (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10 luglio 2007 n. 3880).

Questo diritto, in caso di protratta inerzia da parte dell’amministrazione, è azionabile dal proprietario, il quale il quale può ricorrere contro il silenzio del comune mediante l’apposita rito dettato dall’art. 21bis della legge 1034/1971, come integrato dall’art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990.

Da tale considerazione si può dedurre che la decadenza del vincolo espropriativo opera ex nunc e non retroattivamente, pertanto, all’atto del prodursi dell’effetto decadenziale, non consegue la riviviscenza della disciplina urbanistica previdente.

Da ciò deriva che il proprietario, in attesa che il comune adotti una nuova definizione urbanistica della destinazione del terreno, può eseguire solo i seguenti interventi, previsti dall’art. 9 del DPR n. 380/2001:

-         nei terreni ricadenti all’interno del perimetro del centro abitato i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (purché riguardanti singole unità immobiliari o parti di esse);

-         fuori dal perimetro del centro abitato, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità fondiaria massima di 0,03 mc/mc, oppure, in caso di interventi a destinazione produttiva, la realizzazione di una superficie coperta non superiore ad un decimo dell’area di proprietà.

 

Ultimo aggiornamento: 01/04/2008

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