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L’asservimento di beni privati per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

La realizzazione di opere di pubblica utilità non sempre richiede l‘espropriazione ma può essere compatibile con l’apposizione di gravami sul bene senza che il bene stesso perda le caratteristiche originarie ed ogni possibilità di utilizzo da parte del proprietario.  E’ questo, ad esempio, il caso in cui si realizzano condotte interrate (acquedotti, fognature, cavi, ecc) la cui permanenza sul fondo non pregiudica, per terreni agricoli, le possibilità di coltivazione o, qualora si tratti di terreni edificabili, non pregiudichi l’utilizzo edificatorio del fondo. In tali casi il procedimento, regolato ai sensi del primo comma dell’art. 1 del DPR n. 327/2001 dalle stesse norme dell’espropriazione, non avrà ad oggetto il trasferimento di un diritto di proprietà, bensì delle limitazioni di questo consistenti nell’imposizione di servitù che, come specifica l’art. 44 del DPR n. 327/2001, comportano una “ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”. Tali limitazioni, pertanto, devono essere definite, al momento della dichiarazione della pubblica utilità, da un apposito elaborato (regolamentazione delle servitù da trascrivere sui beni) che integra il piano particellare di individuazione dei beni da asservire. Relativamente alle disposizione procedimentale da applicare (le stesse dell’espropriazione) ha rilievo il sesto comma del richiamato art. 44 che prevede la possibilità di concordare l’indennità tra gli interessati “prima o durante la realizzazione dell’opera”.

La nuova Guida operativa n. 5bis, disponibile per gli utenti del sito, risolve le problematiche di coordinamento tra quest’ultima disposizione e le disposizioni ordinarie previste dal T.U. per l’espropriazione, consentendo alle amministrazioni di eseguire i lavori, disponendo l’occupazione temporanea per esigenze di cantiere e, contemporaneamente, l’asservimento dei terreni interessati dall’opera.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2008

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