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Valore dichiarato ai fini dell’ICI inferiore all’indennità di esproprio.

La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. I civile, 8 gennaio 2009, ha stabilito un importante principio in tema di espropriazione di terreni fabbricabili.
La sentenza, infatti, stabilisce qualora il valore dichiarato ai fini ICI risulti inferiore all’indennità di esproprio stabilita dalle disposizioni vigenti, il principio per il quale l’indennità è pari al valore di mercato, enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 348/2007 (introdotto con la modifica del comma 1 dell’art. 37 del DPR n. 327/2001, operata dalla legge n. 244/2007), comporta una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 16, comma 1, del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ora sostituito dal comma 7 dell’art. 37 del DPR n. 327/2001) tesa ad evitare che il collegamento, in funzione antievasiva, tra indennità di esproprio e valore dichiarato ai fini dell’ICI sia fatto con riferimento al valore indicato in una dichiarazione del contribuente che risulti infedele, piuttosto che a quello indicato nella dichiarazione sottoposta all’accertamento del comune o, eventualmente, emendata o rettificata dallo stesso proprietario.
Pertanto l’indennità, determinata avendo riguardo al valore di mercato, può essere concretamente erogata solo dopo la regolarizzazione della posizione tributaria dell’espropriato, attraverso la rettifica del valore indicato nella dichiarazione, e la liquidazione dell’imposta dovuta, con interessi e sanzioni.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2009

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