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Riconosciuta definitivamente dalla Corte di Cassazione in caso di controversie sulla determinazione dell’indennizzo, dovuto per l’acquisizione sanante art. 42 bis del T.U.E., la competenza del A.G.O.

La Corte di Cassazione, con ordinanza sez. unite civili del 29 ottobre 2015 n. 22096, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto in sede di emissione di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42bis del T.U.E., avendo tale indennizzo natura non già risarcitoria, ma indennitaria.Nel merito la Corte, nell’ordinanza richiamata, afferma:“…che, in definitiva – alla luce di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, di quelle svolte dalla Corte costituzionale con la più volte richiamata sentenza n. 71 del 2015-, può affermarsi che, nella fattispecie delineata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis l’illecita o l’illegittima utilizzazione di un bene immobile da parte dell’amministrazione per scopi di interesse pubblico costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni previste da tale art., per l’adozione – si noti: nell’ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della stessa amministrazione (cfr. la più volte citata sentenza della Corte costituzionale, nn. 6.7. e 6.8. del Considerato in diritto) – del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto (presupposto da indicare puntualmente nella motivazione di tale provvedimento: “il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, ….”: comma 4), con la conseguenza che, ove detto autonomo, speciale ed eccezionale procedimento espropriativo sia stato legittimamente promosso, attuato e concluso, l'”indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale”, in quanto previsto dal legislatore per la perdita della proprietà del predetto bene immobile, non può che conferire all’indennizzo medesimo natura non già risarcitoria ma indennitaria, con l’ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di “determinazione o di corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario…”

Ultimo aggiornamento: 28/11/2015

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