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L’occupazione illegittima di un suolo da parte della P.A., cessa con la rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno

Il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, con sentenza 30 giugno 2017 n. 3234, conferma il principio secondo cui l’illecito permanente, costituito dall’occupazione di un suolo da parte della P.A., cessa con la rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo.Nello specifico il C.d.S afferma:“…c) se anche per avventura non si ritenesse formato il giudicato, varrebbe comunque il principio secondo cui l’illecito permanente, costituito dall’occupazione di un suolo da parte della P.A., cessa con la rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo (così da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636, sulla scorta di Corte costituzionale, 30 aprile 2015 n. 71; Sezioni unite civili della Corte di cassazione 19 gennaio 2015, n. 735, 29 ottobre 2015, n. 22096 e 25 luglio 2016, n. 15283; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 febbraio 2016 n. 2); tale indirizzo è ormai consolidato e non può essere messo in discussione - come invece vorrebbe il privato - sulla base dell’isolata, difforme decisione di un giudice di primo grado (T.A.R. per la Calabria - sede staccata di Reggio Calabria, 12 maggio 2017, n. 438);d) non sussiste la situazione di incertezza giuridica che richiederebbe un formale provvedimento di acquisizione del fondo, come sostiene il privato, posto che, “stante la natura abdicativa e non traslativa dell'atto di rinuncia, il provvedimento con il quale l'amministrazione procede alla effettiva liquidazione del danno - rappresentando il mancato inveramento della condizione risolutiva implicitamente apposta dal proprietario al proprio atto abdicativo che di esso rappresenta il presupposto - costituisce atto da trascriversi ai sensi degli artt. 2643, primo comma, n. 5 e 2645 cod. civ., anche al fine di conseguire gli effetti della acquisizione del diritto di proprietà in capo all'amministrazione, a far data dal negozio unilaterale di rinuncia” (cfr. Cons. Stato, n. 4636/2016, cit.); …”
Ultimo aggiornamento: 24/07/2017

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