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L’espropriazione parziale di un’azienda agricola

La Corte di Cassazione, sez. 6, con sentenza n. 26243/2017, ha confermato il principio che la liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale, ex artt. 33 e 40 del T.U. E., è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione. Per i suoli agricoli, in paricolare, deve essere attribuito un valore complementare che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce, quale componente essenziale dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda.
Ultimo aggiornamento: 09/05/2019

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