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Quesito

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Deposito e pagamento dell’indennità provvisoria e dell’indennità definitiva


Domanda:
L'art. 26, comma 10 del D.P.R. 327/2001, così come scritto, è di difficile comprensione, se ne chiede la spiegazione dettagliata. In particolare "la comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento" è quella da farsi al proprietario a seguito del deposito della relazione di stima dei tecnici ? Se sì, che cosa centra l'indennità accettata per la quale non si fà alcuna comunicazione ? Il promotore dell'espropriazione non esegue il pagamento dell'indennità se ha proposto opposizione alla stima entro 60 giorni, da quando ? Posto che l'art. 29, c. 3 del D.LGS n. 150/2011, prevede che l'opposizione alla stima debba essere proposta, pena la decadenza, entro 30 giorni dalla notifica di cui all'art. 27 del D.P.R. 327/2001, quali sono i termini da osservare ? Ed infine, entro quali termini l'autorità espropriante deve dare notizia dell'avvenuto deposito della di stima dei tecnici ?

 

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