Aree interessate da un vincolo preordinato all’esproprio: il comune è obbligato a darle una nuova destinazione
Il TAR Toscana con Sentenza n. 01165 del 5/10/ 2017, in merito alle aree interessate da un vincolo preordinato all’esproprio, afferma quanto segue:“…Inoltre, trattandosi di vincolo istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del 20.7.2005, esso risulta decaduto per infruttuoso decorso del termine quinquennale, ex art. 9 del d.p.r. n. 327/2001. Orbene, l'area precedentemente vincolata non riacquista automaticamente la propria antecedente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca. Rispetto a tali tipologie di zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l'amministrazione comunale deve esercitare la discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo loro una congrua destinazione. Il Comune è tenuto, anche a prescindere dall'impulso della parte privata, ad avviare tempestivamente il procedimento finalizzato alla riqualificazione dell'area mediante una specifica ed appropriata destinazione urbanistica, con la conseguenza che un prolungato soprassedere in tal senso consente al privato di attivare i consueti rimedi avverso il silenzio inadempimento. Nel caso di specie, a fronte della avvenuta decadenza del vincolo espropriativo e delle istanze dell’interessato, il Comune non ha adottato alcun provvedimento teso a riclassificare la destinazione urbanistica della zona in questione. Non rilevano al riguardo le linee guida del piano strutturale e del piano operativo approvate con deliberazione della giunta comunale n. 93 del 26.7.2016 (documento n. 4 depositato in giudizio dal Comune), trattandosi di direttive generiche, preliminari all’avvio del procedimento ex art. 17 della L.R. n. 65/2014, che non danno contezza di una qualche prevista riqualificazione urbanistica dell’area intestata al deducente. Inoltre, il semplice avvio del procedimento di revisione dello strumento urbanistico generale non costituisce adempimento all'obbligo di conferire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina, a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante: l'adempimento esatto e non elusivo di tale obbligo può essere dato soltanto dallo specifico ed immediato completamento della disciplina urbanistica per quella particolare zona, senza attendere che siano portate a compimento le ulteriori e dilatorie procedure che comportano la riconsiderazione dell'intero piano urbanistico (Cons. Stato, IV, 21.2.2005, n. 585). Né rileva la riformulazione dell’art. 138, comma 6, delle NTA del regolamento urbanistico, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 108 del 30.6.2015 e definitivamente approvata con deliberazione n. 194 del 30.11.2015… (omissis)…Tale obiezione non ha pregio, in quanto, a fronte della decadenza del vincolo e della conseguente formazione di una zona bianca, il Comune è obbligato ad imprimere alla zona stessa una adeguata destinazione urbanistica, che potrebbe anche risolversi in una motivata reiterazione del vincolo decaduto. Rileva infatti nel caso in esame non tanto l’obbligo di provvedere alla riclassificazione nel senso auspicato dal privato proprietario, quanto piuttosto quello di dettare una nuova disciplina urbanistica per l’area in argomento (rimasta priva di regolazione) sulla base del discrezionale apprezzamento dell’interesse pubblico attuale da parte dell’Ente. La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che, una volta scaduti i vincoli espropriativi ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del DPR 327/01, l'Amministrazione è tenuta a ridisciplinare l'area rimasta priva di normazione urbanistica, rimuovendo per tali "zone bianche" i gravosi standard di sostanziale inedificabilità, già previsti dall'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977, ora contemplati dall'art. 9 del DPR n. 380/2001 (ex multis: Cons. Stato, IV, 21.2.2005, n. 585). Infatti, la disciplina legislativa delle cosiddette "zone bianche" ha natura provvisoria, e, pertanto, non può sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle specifiche valutazioni del Comune. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, vanno dichiarati l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune e l'obbligo del medesimo ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sulla istanza di che trattasi: al quale fine - tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio - appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza. Per l'ipotesi d'infruttuosa decorrenza del termine di cui sopra Per l'ipotesi d'infruttuosa decorrenza del termine di cui sopra (che deve essere segnalata dal ricorrente) viene fin d'ora nominato, quale commissario ad acta, il responsabile del Settore Pianificazione del Territorio (Settore facente capo alla Direzione Urbanistica) della Regione Toscana, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Settore, affinché provveda in via sostitutiva su istanza dell’interessato nei successivi ulteriori novanta giorni, fatta salva la preliminare verifica dell'adempimento dell'Amministrazione Comunale ancorché successivo al termine assegnato da questo TAR…”
Ultimo aggiornamento: 06/05/2020