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Accessione invertita o occupazione acquisitiva: per il risarcimento del danno resta la prescrizione quinquennale

  La suprema Corte di Cassazione, con sentenza Sez. Un. Civ. 14.04.2003 n. 5902, ha confermato in materia di accessione invertita l'orientamento consolidato nell'esperienza giuridica italiana secondo il quale, nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un fondo privato ad opera della pubblica amministrazione, nel momento in cui sul bene occupato viene realizzata un'opera pubblica, come tale legittimamente dichiarata di pubblica utilità, da un lato il suolo perde la sua connotazione originaria e riceve la stessa qualificazione di "pubblico" che caratterizza l'opera nella sua unità, dall'altro l'occupazione costituisce un illecito (istantaneo, sia con effetti permanenti) che abilita il privato ha chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dalla trasformazione del fondo, la condanna dell'ente ha risarcire il danno.

Con la medesima sentenza è stato giudicato irrilevante il richiamo, fatto dai ricorrenti, di alcune sentenze della Corte europea in materia che potevano far ipotizzare un diverso orientamento sul termine di prescrizione (applicazione del termine ordinario di dieci anni) e sul regime di liquidazione del danno.

Le conseguenze di tale affermazione sono:

a) la pubblica amministrazione dal momento della trasformazione irreversibile del fondo è legittimata a trattenere il bene, ormai sottoposto alla disciplina dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, sicché esso non può essere restituito al privato in quanto acquisito alla mano pubblica;

b) il fenomeno, in assenza di un regolare decreto di esproprio, ha carattere di illiceità  che si concretizza alla scadenza del periodo di occupazione legittima, se nel frattempo l'opera è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'occupazione della proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa abbia acquistato tale carattere perché la trasformazione medesima è avvenuta dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima;

c) l'acquisizione a favore della pubblica amministrazione, però, si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad un destinazione pubblicistica, e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto;

d) dallo stesso momento acquisitivo nasce il diritto del privato al risarcimento del danno che la perdita del bene ha causato al suo patrimonio e che abilita lo stesso ha chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni, la condanna dell'ente;

e) il danno deve essere liquidato tenendo conto della condizione del bene occupato al momento in cui, con la costruzione dell'opera pubblica, si è verificata la sostanziale perdita del bene da parte del proprietario ed si è esaurita l'attività illecita dell'ente pubblico.  Il risarcimento avviene mediante il pagamento di una somma pari al valore del bene a quel momento, con la rivalutazione per l'eventuale diminuzione del potere di acquisto subito dalla moneta fino al giorno della liquidazione e le ulteriori somme dovute ai sensi dell'articolo 1224, comma secondo, del  Codice Civile;

f) per le occupazioni acquisitive anteriori al 30 settembre 1996  si applica la disciplina transitoria prevista dall'art. 5bis - comma 7bis - della legge n. 359/1992, come modificato dall'art. 3 - comma 65- della legge n. 662/1996. La disposizione richiamata, con l'entrata in vigore dal 30 giugno 2003 del  D.P.R. n. 327/2001 - Testo Unico sulle espropriazioni, è stata sostituita dall'art. 55 del medesimo testo unico.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

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