Con la sentenza n. 13431/2006 la Corte di Cassazione - Sez. Unite - conferma il proprio orientamento sulla giurisdizione del giudice ordinario quando manca, o è stata annullata, una valida dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzate. Pertanto sulle controversie relative ai risarcimenti dovuti per occupazione usurpativa non può decidere il giudice ordinario. Ciò in quanto la rimozione del vincolo pubblicistico determina un'occupazione senza titolo degli immobili privati e costituisce un comportamento illecito fin dall'origine che genera una responsabilità extra contrattuale "per lesione antigiuridica del diritto di proprietà del quale deve conoscere solo il giudice ordinario".
Secondo il Consiglio di Stato (decisione n. 2 del 2006) dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 del Dlgs n. 80/1998 (nella parte in cui affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su comportamento della pubblica amministrazione in materia di edlilizia e urbanistica), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative al risarcimento del danno derivante da provvedimenti autoritativi, riconosciuti illegittimi in sede di giurisdizione generale. In particolare, sempre per il Consiglio di Stato, il venir meno per annullamento di atti che sono espressione di una posizione di autorità, " non rende rilevanti soltanto come comportamenti gli effetti medio tempore prodotti in loro esecuzione, ma ne fa concentrare la cognizione dinanzi allo stesso giudice amministrativo che verifica il corretto esercizio del potere".
La questione, non c'è che dire, resta un bel rompicapo!