L'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 prescrive che l'attività di realizzazione di opere pubbliche (tra le quali rientra anche l'espropriazione) si svolga sulla base d un programma triennale con alcune eccezioni. Tale disposizione deve essere coordinata con gli artt. 16, 18 e 19 del T.U. sulle espropriazioni. Da una lettura comparata delle disposizioni richiamate, limitatamente all'approvazione di progetti definitivi, si può ricavare il seguente quadro operativo:
- Progetti approvabili ai fini della dichiarazione della pubblica utilità senza inserimento dell'opera nel programma triennale
Il comma 1 consente che progetti definitivi di importo inferiore a 100.000 euro possano essere approvati, ai sensi dell'art. 16 del T.U., senza obbligo di approvazione del progetto preliminare e inserimento nel prescritto programma triennale.
- Progetti approvabili ai fini della dichiarazione della pubblica utilità con obbligo di inserimento dell'opera nel programma triennale senza redazione del progetto preliminare
Il comma 6 consente che progetti definitivi di importo compreso tra 100.000 euro e inferiore1.000.000 di euro possano essere approvati senza obbligo di approvazione del progetto preliminare.
- Inserimento nel programma triennale di progetti preliminari non conformi allo strumento urbanistico
Il comma 8 consente che possano essere inseriti nel programma triennale progetti con vincolo preordinato all'esproprio scaduto, da reiterare ai sensi dell'art. 9 del T.U. o non conformi allo strumento urbanistico, con variante da approvare ai sensi degli articoli 10,11 e 19 del T.U. oppure ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 (accordi di programma).