Problematiche relative al decreto di esproprio: frazionamenti e operazioni di trascrizione e volturazione catastale. Come evitate la doppia annotazione dei dati di presso i registri immobili
Sono stati formulati da alcuni utenti dei quesiti sulla possibilità di emettere il decreto di espropriazione, nel caso di espropriazione parziale di mappali, in attesa del perfezionamento dei tipi di frazionamento.
Trattasi di una questione rilevante soprattutto quando l'espropriazione riguarda più particelle catastali, in particolare nel caso in cui ricorrano le condizioni di urgenza previste dall'art. 22 del T.U. (procedimento di espropriazione anticipata).
La questione può essere affrontata evidenziando due aspetti relativi ai presupposti giuridici rilevabili dal T.U.:
A- Vincoli formali per l'emissione del decreto di esproprio.
L'art. 23 del T. U. stabilisce esplicitamente i contenuti del decreto di esproprio specificando al punto f) l'obbligo di disporre "il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il decreto sia successivamente notificato ed eseguito"
Pertanto è indiscutibile che, decorrendo gli effetti ablativi (anche se sospesi in attesa dell'esecuzione nelle forme di cui al successivo art. 24) dalla data di emanazione del decreto in oggetto, non deve sussistere alcun'incertezza sull'identificazione del bene oggetto di espropriazione.
B - Esecuzione del decreto di espropriazione
Altresì l'art. 23 prescrive, al comma 2, che il decreto sia trascritto "senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari" e al comma 4, che " le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e spese del beneficiario dell'esproprio".
La combinazione delle prescrizioni richiamate richiede:
- l'esatta individuazione e quantificazione del bene espropriato
Tale prescrizione è realizzabile solo con la descrizione degli estremi catastali ( partita, ditta, foglio, mappale, superficie catastale, superficie reale espropriata, coerenze a corpo o per singolo mappale).In caso di esproprio parziale di un mappale, la definizione delle superficie catastale, richiede la predisposizione dei tipi di frazionamento. Il problema, a mio parere, è se, per guadagnare tempo, è possibile emettere il decreto di esproprio su tipi di frazionamento, tecnicamente predisposti, non ancora approvati dal competente ufficio. In quest'ultimo caso, allegando al decreto i tipi di frazionamento, può comunque ritenersi certa l'individuazione della parte del bene oggetto di espropriazione e pertanto soddisfatta la prescrizione di cui al richiamato punto f dell'art. 23.
- l'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari e volturazione nel catasto
Tale adempimento, risultando in carico al "beneficiario dell'espropriazione", attiene agli aspetti e alle formalità di esecuzione del decreto di esproprio, pertanto da svolgersi dopo l'emanazione del decreto medesimo. L'autorità espropriante, qualora emetta il decreto sulla base di tipi di frazionamento non ancora approvati, deve disporre, col medesimo decreto, che il beneficiario dell'espropriazione proceda alla trascrizione e volturazione, senza indugio, ma previa approvazione dei tipi di frazionamento. Ciò è, a mio parere, l'unica possibilità di guadagnare tempo, rispetto a quanto richiesto per lo svolgimento del procedimento di esproprio, in quanto sono rispettate entrambe le prescrizioni richiamate.
Non è possibile, sempre a mio parere, l'emissione di un decreto di esproprio privo dei dati richiamati per l'individuazione e la quantificazione dei beni da espropriare. L'eventuale emissione, successivamente al decreto di esproprio, di un provvedimento di identificazione catastale del bene, non è possibile in quanto l'atto, incidendo su contenuti prescrittivi, comporterebbe sostanzialmente la revoca degli effetti del provvedimento originale, che verrebbero a spostarsi alla data di emissione del secondo provvedimento.
Come evitate la doppia annotazione dei dati di esproprio presso i registri immobiliari
L'esame della disposizione richiamate induce a ipotizzare una possibilità di semplificazione del procedimento di esproprio previsto dal T.U. evitanto la doppia annotazione nei registri immobiliari prevista dal comma 4 dell'art. 23 e dal comma 5 dell'art. 24.
Partendo dall'emissione del decreto di espropriazione, eventualmente anche sulla base di tipi di frazionamento non ancora approvati, è possibile coordinare i tempi necessari per il perfezionamento del frazionamento con quelli necessari per l'esecuzione del decreto di esproprio. Tale ipotesi, a mio parere, è possibile in quanto il comma 3 dell'art. 23 dispone esplicitamente che la notifica del decreto di esproprio può aver luogo contestualmente alla sua esecuzione, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 24.
Tenuto presente che il T.U., al comma 2 dell'art. 2, richiama esplicitamente il principio di semplificazione dell'azione amministrativa, il coordinamento tra le disposizioni richiamate consente la seguente soluzione procedimentale:
a) L'autorità espropriante emette il decreto nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate anche senza frazionamenti approvati dal competente ufficio catastale;
b) Il beneficiario dell'espropriazione procede, con la massima tempestività alla notifica e all'esecuzione dello stesso decreto, come esplicitamente consentito dal comma 3 dell'art. 23. Svolte le modalità di esecuzione, previste dai commi 1- 2- 3 - 4 dell'art. 24, il beneficiario dell'espropriazione trasmette all'autorità espropriante copia del verbale di immissione in possesso, con allegati i tipi di frazionamento definitivamente approvati, richiedendo il rilascio dell'attestazione prevista dal successivo comma 5;
c) L'autorità espropriante provvede ad annotare, in calce al decreto di espropriazione, la data d'immissione in possesso (al fine della decadenza della condizione sospensiva prevista dal richiamato comma 1 -punto f - dell'art. 23) dando atto dell'approvazione definitiva dei tipi di frazionamento e della conseguente individuazione catastale dei mappali frazionati,
d) Il beneficiario dell'espropriazione, come previsto dal comma 4 dell'art. 23, svolgerà gli adempimenti per la trascrizione del decreto di esproprio, con relativa annotazione e procederà alla voltura disponendo di tutti i dati che consentono il trattamento nel database censuario.
Come evidente, l'eventuale adozione della soluzione ipotizzata consente, oltre ad un guadagno sui tempi di frazionamento, di evitare la doppia annotazione nei registri immobiliari (registrazione del decreto di esproprio comma 4 art. 23- e successiva annotazione della data in cui è avvenuta l'immissione nel possesso comma 5 art. 24).
Tale procedimento può ritenersi applicabile anche nel caso procedimento urgente come previsto dall'art. 22 del T
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Ultimo aggiornamento: 22/03/2005