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L’art. 9 del T.U. non si applica ai vincoli che, unitamente alla previsione di opere pubbliche, consentono al proprietario lo sfruttamento economico dell’area.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5059 del 1 ottobre 2007, ha specificato che i vincoli che assoggettano aree private a destinazione che, sebbene di interesse pubblico, consentono al proprietario possibilità di sfruttamento economico privato, non sono soggetti alla scadenza quinquennale e alla disciplina che subordina la possibilità di reiterazione alla previsione di un congruo indennizzo.

Infatti, tali previsioni hanno natura conformativa in quanto sono intese a delimitare l’esercizio del diritto di costruire senza determinare lo svuotamento del diritto di proprietà. Pertanto in sintesi si può affermare:

-         non possiedono nature espropriativa le destinazione così dette promiscue, in quanto in tale caso il privato può realizzare opere compatibili con la destinazione di zona (ad esempio impianti sportivi privati anche se con obbligo di convenzione);

-         il carattere espropriativo del vincolo (con la conseguente applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 9 del T.U. sulle espropriazioni) è presente solo quanto la destinazione non consente alcun utilizzo economico dell’area;

-         nel caso di espropriazione il valore venale dei terreni potrà essere determinato con riferimento alla possibilità di sfruttamento economico privato previste dalla destinazione urbanistica.

La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e pienamente recepito da ConsulenzaEsprorpi.it.

A tale fine si segnala, in particolare, lo schema di definizione del requisito di edificabilità disponibile per gli abbonati al sito (Modelli Indennità → Schema I/1) e la Guida operativa n. 11 (Guida pratica alla determinazione dell'indennità di espropriazione in tutte le fasi del procedimento).

Ultimo aggiornamento: 30/01/2008

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