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Applicazione della norma transitoria di cui al comma 90 della legge n. 244/2007 relativamente alle espropriazioni in corso al 1 gennaio 2008.

La Corte di Cassazione, con sentenza sez. I civ. 17 ottobre 2008 n. 2008 ha affermato che per le espropriazioni in relazione alle quali sia stata dichiarata la pubblica utilità in data anteriore al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001) a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 5bis della legge n. 359/1992, trova applicazione il criterio generale previsto dall’art. 39 della legge n. 2359/1865.
Tale pronuncia, a nostro parere, contrasta con la disposizione di cui alla legge n.244/2007 che al comma 90 recita come segue

“90. Le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.”


Nel caso, pertanto dei procedimenti in corso al 1 gennaio 2008 (dato di entrata in vigore della legge n. 244/2007), anche se riferiti a opere dichiarate di pubblica utilità prima del 30 giugno 2003, trovano, per quest’ultima disposizione, applicazione le nuove disposizioni dell’art. 37!
Il contrasto non è senza effetti poiché, pur facendo riferimento ambedue le disposizioni richiamate al valore venale, l’art. 37 prevede la possibilità, nei casi ivi indicati, di abbattere il valore venale del 25%.

Ultimo aggiornamento: 06/11/2008

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