Regione Valle d'Aosta - LEGGE REGIONALE 2 luglio 2004, n.11
o(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 27 luglio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Capo I- Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione della legge
1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma
primo, lettera g), e 3, comma primo, lettera c), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle
d'Aosta), e dell'Art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di
privati, di beni o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione
di opere pubbliche o di pubblica utilita' da realizzare nel
territorio della Regione da parte di qualsiasi soggetto diverso dallo
Stato.
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la
realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte
della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di
cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione.
Art. 2. Espropriazione di beni appartenenti a particolari categorie
1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione,
degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonche' quelli sui
quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere
espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore
a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi
d'intesa tra le amministrazioni interessate mediante una conferenza
di servizi, un accordo di programma o un qualsiasi altro atto di
intesa comunque denominato.
2. La dichiarazione di pubblica utilita', connessa
all'approvazione dell'intervento o del programma da realizzare,
determina l'immediata cessazione del vincolo di indisponibilita',
nonche' degli usi civici o di qualsiasi altro diritto collettivo
precedentemente esistente sui beni da espropriare.
3. I soggetti, pubblici o privati, ovvero le consorterie tra gli
stessi, che fruiscono a qualsiasi titolo delle utilita' derivanti
dall'uso civico o dall'esercizio di diritti collettivi comunque
denominati, ovvero dall'uso esclusivo degli stessi diritti,
trasferiscono sulle indennita' di espropriazione le prerogative gia'
esercitabili sui beni espropriati.
Art. 3. Funzioni comunali e regionali
1. Spettano ai comuni le funzioni espropriative nei casi in cui
l'approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' di un'opera pubblica o di pubblica utilita' sia di
competenza comunale. In ogni altro caso, nonche' per le opere di
pubblica utilita' promosse da privati, le funzioni espropriative sono
esercitate dalla Regione.
2. L'esercizio delle funzioni espropriative e' subordinato alla
costituzione e all'organizzazione di un ufficio per le
espropriazioni, al quale e' preposto un dirigente ovvero, nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale, il responsabile del
servizio, individuato dal comune stesso. I comuni possono costituire
l'ufficio anche in forma associata, attraverso le comunita' montane.
3. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che
coordina e cura tutte le operazioni e gli atti dei procedimento,
anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici esterni.
4. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' e' realizzata da un
concessionario, l'amministrazione concedente puo' delegargli, in
tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando
l'ambito della delega nel provvedimento di concessione, i cui estremi
sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
Art. 4. Commissione regionale per le espropriazioni
1. E' istituita la commissione regionale per le espropriazioni,
di seguito denominata commissione, composta da:
a) il dirigente dell'ufficio regionale per le espropriazioni,
con funzioni di presidente;
b) il dirigente responsabile dell'agenzia del territorio;
c) il dirigente dell'azienda regionale per l'edilizia
residenziale (ARER);
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di urbanistica;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di territorio;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di agricoltura;
g) due esperti in materia di agricoltura e di foreste,
designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dal consiglio permanente degli
enti locali.
2. La commissione e' costituita con decreto del Presidente della
Regione per la durata della legislatura; nell'atto di nomina sono
altresi' indicati i componenti supplenti che sostituiscono i
componenti effettivi di cui al comma 1, lettere g) e h), in ogni caso
di assenza o di impedimento; i componenti di cui al comma 1, lettere
a), b), c), d), e) e f), possono, di volta in volta, nominare, per
iscritto, un delegato che li sostituisca.
3. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente
dell'ufficio regionale per le espropriazioni, designato dal
dirigente.
Art. 5. Competenze della commissione
1. La commissione esercita le seguenti competenze:
a) determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i valori
agricoli medi, riferiti al precedente anno solare, dei terreni
ricompresi nel territorio regionale;
b) determina, ad istanza dell'ente espropriante, l'indennita'
definitiva di espropriazione, l'indennita' di occupazione temporanea,
l'indennita' per la reiterazione del vincolo espropriativo, nonche'
quella di retrocessione, qualora sulla misura delle predette
indennita' non vi sia stato accordo tra le parti.
Art. 6. Osservatorio regionale dei valori immobiliari
1. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme sul territorio
regionale dei criteri estimativi vigenti e dei criteri per la
determinazione dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre
1974, n. 44 (concessione di contributi per l'espropriazione e
l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge
statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni), come
modificata dall'Art. 34 della presente legge, l'ufficio regionale per
le espropriazioni procede alla predisposizione e all'aggiornamento
dell'osservatorio regionale dei valori immobiliari (ORVI), che
esamina l'evoluzione del mercato immobiliare al fine di supportare
l'attivita' tecnicoestimale preordinata alla determinazione delle
indennita' di espropriazione;
2. I dati contenuti nella banca dati dell'ORVI sono messi a
disposizione degli enti esproprianti e dei professionisti incaricati
di redigere le perizie di stima per la determinazione dell'indennita'
di espropriazione.
3. I criteri per l'istituzione dell'ORVI e le modalita' di
funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla giunta regionale. con
propria deliberazione, da adottarsi, d'intesa con il consiglio
permanente degli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 7. Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutte le comunicazioni e
gli avvisi comunque denominati previsti dalla presente legge possono
essere trasmessi al destinatario mediante invio di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al
proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
3. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si
intende il proprietario che risulti al momento della notifica
intestatario catastale del bene da espropriare.
4. Qualora l'ente espropriante abbia accertato che l'intestazione
catastale, per inevasa voltura, non coincide con quella risultante
dai pubblici registri immobiliari, le notificazioni di cui al
presente articolo sono inviate, oltre che all'intestatario catastale,
anche al diverso soggetto che al momento dell'accertamento risulti
proprietario nei registri immobiliari.
5. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di
pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio,
possono essere effettuate mediante notifica all' amministratore del
condominio.
6. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla
presente legge puo' essere affissa per quindici giorni consecutivi
all'albo pretorio del comune nel cui territorio si trovano gli
immobili da espropriare. L'affissione e' obbligatoria e sostituisce
la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono
aver luogo per irreperibilita' o per assenza del proprietario
risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la
morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti
il proprietario attuale, e in tutti i casi nei quali non sia stato
possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza
del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti
eccessivamente oneroso per l'irreperibilita' dell'intestatario nei
registri anagrafici del comune di nascita o del comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.
Capo II - Regime dei vincoli espropriativi
Art. 8. Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici
1. Non puo' procedersi all'espropriazione se il bene non e' stato
preventivamente sottoposto ad un vincolo di inedificabilita'
preordinato all'espropriazione.
2. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato
all'espropriazione quando diventa efficace l'atto di approvazione del
piano urbanistico generale che preveda la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita', ovvero che destini l'area ad un
pubblico servizio.
3. Il vincolo preordinato all'espropriazione decade se nei cinque
anni successivi alla sua apposizione non sia dichiarata la pubblica
utilita' dell'opera, ovvero non sia approvato uno strumento attuativo
del piano regolatore generale cui consegua la dichiarazione di
pubblica utilita' degli interventi in esso previsti.
Art. 9. Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani
urbanistici
1. Quando l'opera da realizzare ricade su aree che il piano
regolatore non destina a servizi pubblici, si provvede ad una
modificazione del piano regolatore. Si applicano, a tal fine, le
procedure previste dai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale
della Valle d'Aosta).
2. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando
diventa efficace il provvedimento di modificazione del piano
regolatore.
3. Il promotore dell'opera pubblica o di pubblica utilita'
provvede a far si' che, all'avvio della procedura finalizzata alla
modificazione del piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree
interessate dalla modificazione sia inviata una comunicazione recante
l'avviso:
a) dell'avvio del procedimento da cui deriva il vincolo
preordinato all'espropriazione;
b) del luogo e delle modalita' per la consultazione della
relativa documentazione;
c) della possibilita' e delle modalita' per l'eventuale
presentazione di osservazioni concernenti la modificazione del piano
regolatore ed i vincoli che ne derivano.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere con- testuali
al deposito in pubblica visione degli atti concernenti la
modificazione che si intende apportare al piano regolatore, qualora
si debba provvedere al deposito ai sensi della legge regionale n.
11/1998.
Art. 10. Reiterazione dei vincoli espropriativi e loro indennizzabilita'
1. Il comune puo' riconfermare il vincolo espropriativo decaduto,
per una durata non superiore a cinque anni, a condizione che sia
contestualmente previsto in favore dei proprietari delle aree
interessate, ancorche' non ancora conosciuti al momento della
reiterazione del vincolo, un indennizzo commisurato al 4 per cento
delle indennita' di espropriazione iniziali riferibili ai beni
vincolati, per ogni anno o frazione di anno di reiterazione del
vincolo.
2. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo e'
corrisposto a richiesta del proprietario, entro il termine di un
anno, a pena di decadenza, dalla data in cui e' divenuto efficace
l'atto impositivo e non puo' essere portato in detrazione
dall'indennita' di espropriazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel
caso in cui la reiterazione del vincolo espropriativo derivi
direttamente dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di
pubblica utilita', e a tale approvazione consegua la contestuale
dichiarazione di pubblica utilita' preordinata alla promozione della
procedura di espropriazione.
Capo III Progettazione del piano espropriativo
Art. 11. Autorizzazione all'accesso
1. Per le attivita' di qualsiasi natura preordinate alla
progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', i tecnici
incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad accedere ai
luoghi interessati.
2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio per
le espropriazioni, indica i nominativi delle persone che possono
accedere ai luoghi interessati ed e' comunicata al proprietario del
bene risultante dai registri catastali, nonche' al suo possessore, se
conosciuto, almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni.
Art. 12. Attivita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo e la
dichiarazione di pubblica utilita'
1. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro
pubblico, di cui all'Art. 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n.
12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato
dall'Art. 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, ovvero il
promotore dell'espropriazione negli altri casi, deposita presso
l'ufficio per le espropriazioni il progetto definitivo dell'opera
almeno sessanta giorni prima della sua approvazione, corredato:
a) di una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo
scopo delle opere da eseguire, nonche' gli eventuali nulla osta, le
autorizzazioni, le dichiarazioni di compatibilita' ambientale o gli
altri atti di assenso comunque denominati, acquisiti ai sensi della
normativa vigente;
b) del piano particellare grafico e descrittivo degli immobili
da espropriare, corredato del rilievo topografico e del progetto di
frazionamento delle aree da espropriare parzialmente, con indicazione
dei proprietari e degli altri soggetti che risultino iscritti nei
registri catastali e di quelli accertati, presso l'ufficio dei
registri immobiliari, nonche' degli indirizzi di ciascuno di essi
desunti dai registri anagrafici comunali, salvo il caso in cui il
progettista attesti che tale ultimo accertamento sia risultato
impossibile per incompletezza del dato catastale, ovvero
eccessivamente oneroso per l'irreperibilita' dell'intestatario nei
registri anagrafici del comune di nascita o del comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili da espropriare; i predetti
accertamenti catastali ed anagrafici devono essere di data non
anteriore a tre mesi rispetto a quella del deposito;
c) della relazione giustificativa dei criteri estimativi
adottati per la determinazione delle indennita' di espropriazione,
nonche' della stima analitica, per ciascun bene da espropriare, del
piu' probabile valore di mercato e delle indennita' di
espropriazione, tenuto conto della destinazione urbanistica delle
aree interessate dai lavori, della natura e consistenza dei manufatti
e fabbricati da demolire, delle indennita' per la soppressione o lo
spostamento di attivita' commerciali o produttive, delle indennita'
per deviazioni provvisorie di strade o di altre opere interferenti, e
di ogni altra circostanza valutabile.
2. Il responsabile del procedimento dell'ufficio per le
espropriazioni effettua una verifica, anche a campione,
dell'attendibilita' e dell'aggiornamento dei dati di cui al comma 1,
lettere b) e c), e qualora riscontri gravi incongruenze od omissioni
invita il coordinatore del ciclo, ovvero il promotore
dell'espropriazione, a compiere i necessari supplementi di indagine e
le dovute integrazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, dopo aver proceduto alle
eventuali integrazioni richieste ai sensi del comma 2, provvedono
altresi', mediante un unico atto, ad inviare al proprietario
dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera:
a) l'avviso del deposito del progetto definitivo, precisando
che all'approvazione del progetto consegue la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera;
b) l'avviso della messa a disposizione, a favore del
proprietario, degli elaborati progettuali, indicando il nominativo
del coordinatore del ciclo, ovvero del promotore dell'espropriazione,
al quale possono essere inviate osservazioni da parte degli
interessati nei quindici giorni successivi alla ricezione
dell'avviso.
4. Il proprietario dell' area, nel formulare le proprie
osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione si estenda anche
alle frazioni residue dei suoi beni, qualora di esse, in esito
all'espropriazione, risulti un'utilizzazione eccessivamente onerosa.
5. L'ente espropriante si pronuncia sulle osservazioni con atto
motivato. Se l'accoglimento, in tutto o in parte, delle osservazioni
comporti la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un
altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono
ripetute nei confronti di quest'ultimo le comunicazioni di cui al
comma 3.
6. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente
separabile dell'opera, l'amministrazione puo' approvare per la
restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle
osservazioni.
Art. 13. Acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano
particellare di espropriazione
1. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o
l'opportunita' di espropriare o di asservire altri beni, attigui a
quelli gia' espropriati, fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui all'Art. 32 della legge regionale n. 12/1996,
come modificato dall'Art. 27 della legge regionale n. 29/1999, il
coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro dispone, ad
istanza del direttore dei lavori, la formazione di un piano
particellare di espropriazione integrativo.
2. Il piano particellare integrativo e' depositato presso
l'ufficio per le espropriazioni. che provvede agli adempimenti di cui
all'Art. 12.
3. I termini per proporre osservazioni sono ridotti a cinque
giorni se i destinatari dell'avviso sono proprietari di aree gia'
espropriate per la realizzazione dello stesso intervento.
4. Qualora le nuove aree da espropriare siano gia' destinatarie
di un vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione e la loro
acquisizione comporti un costo che possa trovare copertura nella
somma stanziata per l'opera, il piano particellare integrativo e'
approvato dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, che
si pronuncia anche sulle osservazioni ricevute. Negli altri casi, il
nuovo piano e' approvato nelle stesse forme previste per
l'approvazione del progetto originario.
5. L'approvazione dei piano particellare integrativo comporta,
oltre alla nuova dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, anche
la dichiaraziune di particolare urgenza della procedura espropriativa
e di indifferibilita' dei lavori.
6. Se i proprietari dei nuovi immobili da espropriare, anche
prima dell'approvazione del piano particellare integrativo, accettano
bonariamente l'espropriazione, la sottoscrizione del verbale di
accordo sostituisce ogni informativa o comunicazione e da' titolo
all'ente espropriante e all'ente, pubblico o privato, incaricato
della esecuzione dei lavori di procedere senza ulteriori formalita'
all'occupazione d'urgenza delle aree da acquisire al fine della
prosecuzione immediata dei lavori.
7. In favore dei proprietari che abbiano sottoscritto il verbale
di accordo sull'espropriazione prima dell' approvazione del nuovo
piano particellare e che abbiano pertanto consentito l'immediata
occupazione dei propri beni, e' riconosciuta una indennita'
aggiuntiva pari al 20 per cento delle corrispondenti indennita' di
espropriazione, da liquidarsi contestualmente a queste nelle forme e
nei termini ordinari.
8. Qualora non si raggiunga l'immediato accordo con i proprietari
delle aree, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
espropriazioni, sulla base del nuovo piano particellare approvato,
dispone, ai sensi dell'Art. 32, su richiesta motivata del
coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, l'occupazione
d'urgenza delle aree integrative da espropriare.
Capo IV - Dichiarazione di pubblica utilita'
Art. 14. Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
1. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta:
a) quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera
pubblica o di pubblica utilita';
b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente,
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di un
accordo di programma, di uno strumento urbanistico, anche di settore
o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una
autorizzazione o di un atto equivalente.
2. Qualora dopo l'approvazione del progetto definitivo siano
ancora necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri
atti di assenso comunque denominati, compreso l'eventuale
perfezionamento della procedura di variante urbanistica, la
dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta con la
deliberazione successiva con la quale l'amministrazione che ha
approvato il progetto da' atto dell'avvenuta acquisizione dei
predetti atti e della immediata espropriabilita' delle aree, anche
nelle more del completamento della progettazione esecutiva.
Art. 15. Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita'
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera
puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo
preordinato all'esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' si
producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento
che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' de1l'opera devono essere indicati gli estremi degli atti da
cui e' sorto il vincolo espropriativo e deve essere, altresi',
stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio deve
essere emanato.
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma
3, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di
cinque anni, decorrente dalla data in cui l'atto che dichiara la
pubblica utilita' dell'opera acquista efficacia.
5. L'ente che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo'
disporre la proroga dei termini di cui ai commi 3 e 4, per
giustificate ragioni.
6. La scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il
decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di
pubblica utilita'.
7. Restano ferme le disposizioni che consentono l'esecuzione
delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di
settore o attuativi, entro termini piu' ampi rispetto a quelli di cui
al comma 4.
Art. 16. Istituzione del registro degli atti che dichiarano la pubblica
utilita'
1. L'ente che approva uno degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilita', ovvero che emana un decreto di
espropriazione, se diverso dalla Regione, ne trasmette una copia
all'ufficio regionale per le espropriazioni.
2. Presso l'ufficio regionale per le espropriazioni e' tenuto il
registro degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica
utilita', nonche' degli atti con cui e' disposta l'espropriazione,
distinti in relazione ai diversi enti che li hanno adottati.
3. L'ente espropriante comunica inoltre all'ufficio regionale per
le espropriazioni:
a) se sia stato emanato entro il prescritto termine il decreto
di esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto, e
se il decreto sia stato eseguito;
b) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la
pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio;
c) se nel corso dell'esecuzione del lavoro si sia reso
necessario procedere ad acquisizioni integrative di aree non
ricomprese nell'originario piano particellare di espropriazione e per
quali ragioni.
4. I dati raccolti sono trasmessi dall'ufficio regionale per le
espropriazioni alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di
cui all'Art. 41 della legge regionale n. 12/1996, come modificato
dall'Art. 34 della legge regionale n. 29/1999.
Capo V - Procedura di espropriazione
Art. 17. Determinazione dell'indennita' provvisoria di espropriazione
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita',
nei successivi trenta giorni, il coordinatore del ciclo di
realizzazione del lavoro pubblico, ovvero il promotore
dell'espropriazione negli altri casi, trasmette all'ufficio per le
espropriazioni tutti gli elaborati progettuali necessari alla
conduzione della procedura acquisitiva, compresa copia delle
osservazioni inviate dai proprietari nella fase di elaborazione del
progetto.
2. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le
espropriazioni, nomina il responsabile del singolo procedimento
espropriativo il quale:
a) dispone lo svolgimento delle operazioni topografiche
necessarie alla redazione e alla approvazione dei tipi di
frazionamento delle aree da' espropriare, ove non ancora acquisiti,
anche avvalendosi di tecnici esterni;
b) effettua l'aggiornamento dei dati anagrafici e catastali
risultanti dal piano particellare di espropriazione;
c) verifica gli indirizzi dei nuovi intestatari, compiendo
indagini presso gli uffici anagrafici dei comuni di nascita e dei
comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare;
d) notifica a ciascun proprietario un avviso di avvio del
procedimento espropriativo e, contestualmente, indica, con un
preavviso di almeno sette giorni, il giorno e l'ora fissati per il
compimento di un sopralluogo sui fondi da espropriare, del quale e'
dato conto in apposito verbale sullo stato di consistenza redatto in
contraddittorio con il proprietario o il possessore.
3. Il responsabile del procedimento, tenuto conto della stima
delle indennita' predisposta dal progettista e delle risultanze dei
sopralluoghi effettuati sui beni da espropriare, nonche' delle
eventuali osservazioni inoltrate dai proprietari, indica le somme che
valuta congrue per le espropriazioni.
Art. 18. Pronuncia dell'espropriazione
1. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le
espropriazioni, in relazione alle risultanze dell'attivita'
istruttoria compiuta per la stima delle indennita' dal responsabile
del procedimento ed acquisiti, se necessari, i tipi di frazionamento
delle aree da espropriare approvati dall'ufficio competente,
determina la misura delle indennita' provvisorie e adotta il decreto
di esproprio.
Art. 19. Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1. Il decreto di esproprio:
a) e' emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilita';
b) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il
progetto dell'opera;
c) indica l'indennita' determinata in via provvisoria;
d) dispone, in favore del beneficiario, il trasferimento del
diritto di proprieta' o del diritto oggetto dell'espropriazione;
e) e' eseguito mediante l'immissione del beneficiario nel
possesso del bene espropriato.
2. Il decreto di esproprio, a cura e a spese del beneficiario, e'
registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'ufficio per la
tenuta dei registri immobiliari e volturato nei registri catastali.
3. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso, entro
cinque giorni dalla data di adozione, per la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 20. Esecuzione del decreto di esproprio
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa
dell'ente espropriante o del suo beneficiario, con la redazione del
verbale sullo stato di consistenza e del verbale di immissione nel
possesso nei beni espropriati, purche' sia stata offerta al
proprietario l'indennita' provvisoria di espropriazione.
2. Un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione, e' notificato all'espropriato almeno sette giorni
prima della stessa.
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono
redatti in contraddittorio con l'espropriato ovvero, nel caso di
assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni
che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali d
personali di godimento sul bene.
4. L'immissione in possesso si intende effettuata anche quando,
malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad
essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne
aveva la disponibilita'.
5. La notifica del decreto di esproprio e' della connessa
indennita' provvisoria puo' avere luogo anche contestualmente alla
sua esecuzione, qualora le precedenti notifiche o comunicazioni siano
state indirizzate ad un soggetto che, per inevasa volturazione
catastale, risultava ancora intestatario dell'immobile alla data di
avvio del procedimento espropriativo. In tal caso, e comunque in ogni
circostanza in cui l'interessato dichiari di non aver ricevuto avviso
del decreto di esproprio, la notifica si intende effettuata con la
consegna a mani del destinatario, a cura del soggetto incaricato
delle operazioni di immissione in possesso, di copia conforme del
decreto stesso; una seconda copia e' sottoscritta dal destinatario
per ricevuta. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del
possessore del bene alla immissione in possesso, ovvero sorgano
oggettive difficolta' di esecuzione del provvedimento, nel verbale si
da' atto di tali circostanze e le operazioni possono essere differite
ad altra data.
6. L'ente che ha eseguito il decreto di esproprio ne da'
comunicazione all'ufficio regionale per le espropriazioni.
Art. 21. Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale
da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 17 puo' essere
disposta, su richiesta motivata dei soggetti di cui al medesimo Art.
17, comma 1, l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari,
con decreto contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei
relativi proprietari, l'indicazione dei beni da occupare, nonche' la
determinazione dell'indennita' provvisoria.
2. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere in particolare
emanato nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di
difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
b) per la realizzazione di opere relative a servizi a rete
d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed
energia;
c) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive);
d) allorche' il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50.
3. La giunta regionale puo' adottare, nell'ambito della propria
attivita' di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori
modalita' di applicazione del presente articolo in ordine alla
specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal
comma 1.
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini
dell'immissione in possesso, e' effettuata con le modalita' di cui
all'Art. 20 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi
dalla data di emanazione del decreto medesimo.
5. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione
dell'indennita' e' riconosciuto un acconto dell'80 per cento
dell'indennita' stessa previa presentazione di un'autocertificazione
attestante la piena e libera proprieta' del bene.
6. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in
possesso e la data di corresponsione dell'indennita' di
espropriazione e' dovuta l'indennita' per l'occupazione, da
determinare ai sensi dell'Art. 33.
7. Il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza perde efficacia
qualora non sia emanato il decreto di esproprio nei termini di cui
all'Art. 15.
Art. 22. Effetti dell'espropriazione per i terzi
1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta
l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili
con i fini cui l'espropriazione e' preordinata.
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando
non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del
decreto di esproprio.
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti
relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente
sull'indennita'.
4. Qualora a seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, o
nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano riscontrate
problematiche, non precedentemente risolte in fase progettuale,
relative ai rapporti con enti terzi o soggetti gestori di servizi
pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di
attraversamento, il Presidente della Regione convoca tempestivamente,
e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte del
coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, un'apposita
conferenza di servizi, anche per la definizione degli spostamenti
concernenti i servizi interferenti e delle relative modalita'
tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica o di
spostamento delle interferenze non siano stati avviati entro sessanta
giorni, puo' provvedervi direttamente, attenendosi alle modalita'
tecniche definite nel corso della conferenza di servizi.
Capo VI - Determinazione dell'indennita' di espropriazione
Sezione I
Indennita' di espropriazione
Art. 23. Rinvio alle disposizioni statali
1. Salvo quanto previsto dal presente capo, alla determinazione
delle indennita' di espropriazione si applicano le disposizioni
statali vigenti.
Art. 24. Determinazione delle indennita'
1. L'indennita' di espropriazione e quella di asservimento sono
determinate sulla base delle caratteristiche del bene al momento
dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei
vincoli di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli aventi natura
espropriativa.
2. Il valore del bene e' determinato senza tenere conto delle
costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti,
avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze,
che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore
indennita'. Si considerano, in ogni caso, realizzate allo scopo di
conseguire una maggiore indennita' le costruzioni, le piantagioni e
le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad
esproprio dopo la comunicazioue dell'avvio del procedimento di
espropriazione.
3. Al fine della stima del valore del bene e dell'applicazione
dei criteri indennitari previsti per le aree edificabili, si
considerano le possibilita' legali ed effettive di edificazione
esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio.
4. Sono considerate edificabili le aree comprese nelle zone
omogenee di tipo A, B, C e D di cui all'Art. 22 della legge regionale
n. 11/1998, indipendentemente dal vincolo espropriativo da cui sono
gravate.
Sezione II - Concordamento dell'indennita' provvisoria
Art. 25. Offerta dell'indennita' provvisoria
1. Il provvedimento di espropriazione e di determinazione in via
provvisoria della corrispondente indennita' e' notificato per
estratto al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili,
e trasmesso al promotore o al beneficiario dell'esproprio, se
quest'ultimo sia soggetto diverso dall'ente espropriante e sia tenuto
al pagamento delle indennita'; unitamente al predetto atto, al
proprietario deve essere altresi' notificato un invito del
responsabile del procedimento a voler dichiarare, nei trenta giorni
successivi, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonche' la
disponibilita' alla cessione volontaria e a voler predisporre in
tempo utile la documentazione da esibire per ottenerne il pagamento,
con l'avvertenza che, ove l'ammontare dell'indennita' provvisoria
offerta sia inferiore a cento euro, il mancato riscontro nei trenta
giorni successivi al ricevimento dell'offerta equivale ad
accettazione della stessa.
Art. 26. Concordamento dell'indennita'
1. Qualora intenda accettare la misura dell'indennita'
espropriativa offerta, il proprietario, ovvero l'enfiteuta,
sottoscrive una dichiarazione di accettazione; tale dichiarazione
puo' essere inviata all'ufficio per le espropriazioni a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nel caso di beni in proprieta' comune ed indivisa, la
dichiarazione di accettazione e' sottoscritta dal comproprietario
limitatamente alla sua quota.
3. Con la dichiarazione di accettazione dell'indennita', il
proprietario, ovvero l'enfiteuta deve produrre, oltre al codice
fiscale e ad una copia del documento di identita' personale:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
attestante che il bene, alla data dell'espropriazione, era nella
proprieta' esclusiva del dichiarante, ovvero, nel caso di bene in
comproprieta', quali fossero le quote appartenenti a ciascun
comproprietario, e che sullo stesso bene non gravavano pesi o diritti
di terzi che possano impedire il pagamento diretto delle indennita';
b) una dichiarazione dell'usufruttuario, del concedente o del
garantito di accettazione dell'indennita' e di concordamento con il
proprietario delle modalita' di ripartizione, nel caso di bene sul
quale gravava un usufrutto o di bene enfiteutico, o di bene sul quale
gravava una garanzia ipotecaria o di altra natura.
Sezione III - Pagamento e deposito delle indennita'
Art. 27. Pagamento diretto dell'indennita' concordata
1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le
espropriazioni, esaminata la documentazione prodotta dal proprietario
e accertata la titolarita' di questi alla percezione delle
indennita', nei quindici giorni successivi, dispone il pagamento
diretto delle somme concordate, con provvedimento immediatamente
esecutivo qualora non risultino diritti di terzi.
2. Il provvedimento che autorizza il pagamento diretto delle
indennita' e' notificato ai terzi titolari di diritti reali
risultanti dalla documentazione esibita.
3. Decorsi quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2, il
provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto diviene
esecutivo se non sono state presentate opposizioni; in tal caso, il
responsabile del procedimento annota in calce al provvedimento
l'avvenuta esecutivita'.
4. Divenuto esecutivo il provvedimento di pagamento diretto, la
procedura per la liquidazioue delle indennita' deve concludersi nei
successivi sessanta giorni, decorsi i quali le somme non pagate sono
maggiorate degli interessi determinati nella misura legale.
5. Al pagamento dell'indennita' provvede l'ente espropriante
ovvero il soggetto, pubblico o privato, che vi sia altrimenti tenuto.
6. L'ufficio per le espropriazioni procede ad idonei controlli,
anche a campione, per accertare la veridicita' delle dichiarazioni
rese dal proprietario e nel caso in cui ne accerti la falsita' ne fa
denuncia all'autorita' competente.
Art. 28. Deposito delle indennita'
1. Il responsabile del procedimento forma l'elenco:
a) dei proprietari che hanno concordato la misura delle
indennita' loro offerte, ma che non hanno tempestivamente prodotto la
documentazione attestante la titolarita' alla loro percezione;
b) dei proprietari rispetto ai quali e' intervenuta
l'accettazione tacita dell'indennita';
c) dei proprietari dai quali sia stata proposta opposizione al
pagamento diretto.
2. L'elenco, con l'indicazione delle indennita' spettanti a
ciascun proprietario, e' allegato al provvedimento con il quale il
dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni
dispone il deposito delle corrispondenti somme presso la cassa
depositi e prestiti.
3. Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione al proprietario
e ai terzi che risultino dalla documentazione in possesso
dell'ufficio.
Art. 29. Svincolo delle indennita' depositate
1. Il provvedimento di svincolo delle indennita' espropriative
depositate presso la cassa depositi e prestiti e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni,
nelle forme e con le modalita' previste per il provvedimento di
autorizzazione al pagamento diretto.
2. Non puo' essere disposto lo svincolo delle indennita' se
queste non siano divenute definitive rispetto a tutti gli aventi
diritto.
3. Nel caso di indennita' depositate a seguito dell'esistenza di
diritti di terzi non risolti in sede di concordato, ovvero a seguito
di opposizioni al pagamento diretto, lo svincolo puo' essere disposto
allorche' sia esibito l'atto di concordamento sulla ripartizione
delle somme, ovvero la pronuncia dell'autorita' giudiziaria che abbia
deciso la controversia insorta tra il proprietario ed il terzo.
Sezione IV - Determinazione dell'indennita' definitiva
Art. 30. Stima delle indennita'
1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di determinazione dell'indennita' provvisoria di cui
all'Art. 25, la misura dell'indennita' provvisoria di espropriazione
si intende non concordata, salvo il caso di accettazione tacita per
le indennita' inferiori a cento euro.
2. Il responsabile del procedimento forma l'elenco dei
proprietari che non hanno accettato le indennita' loro offerte, con
l'indicazione delle somme da sottoporre alla stima della commissione
di cui all'Art. 4, ridotte del 40 per cento se riferite ad aree
edificabili.
3. L'elenco e' trasmesso, a cura del responsabile del
procedimento, alla commissione; all'elenco devono essere allegati gli
stati di consistenza redatti ai sensi dell'Art. 20, nonche', se del
caso, ogni altro documento o elaborato in possesso dell'ente
espropriante che possa essere utile alla stima delle indennita'.
4. La commissione determina l'indennita' di secondo grado entro
tre mesi dal ricevimento della richiesta, sulla base della
documentazione ricevuta, effettuando, se necessario, un sopralluogo.
5. La commissione trasmette la relazione di stima al responsabile
del procedimento, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede
a notificarla al proprietario espropriato, nonche' al concessionario
dell'opera pubblica, al beneficiario dell'espropriazione o al
promotore, se soggetti diversi dall'ente espropriante; una seconda
copia della relazione di stima e' affissa per quindici giorni
all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono situati gli
immobili espropriati.
6. Qualora nessuno dei soggetti interessati, compreso l'ente
espropriante, abbia proposto, entro trenta giorni dal compimento
dell'ultimo degli adempimenti di pubblicita' di cui al comma 5,
opposizione alla stima, le somme stimate dalla commissione si
intendono definitive; delle somme cosi' determinate si provvede al
pagamento ovvero al deposito nella cassa depositi e prestiti.
Capo VII - Occupazione temporanea
Art. 31. Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui
all'Art. 17, comma 1, puo' dispone l'occupazione temporanea di aree
non soggette al procedimento espropriativo, ivi comprese le aree da
assoggettare ad asservimento, se cio' risulti necessario per la
corretta esecuzione dei lavori risultanti dall'approvazione del
progetto.
2. Al proprietario del fondo e' notificata l'ordinanza che
dispone l'occupazione temporanea, unitamente all' avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne e' prevista
l'esecuzione. Copia dell'avviso e' affissa per la durata di quindici
giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono situati
gli immobili da occupare.
3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto il verbale
sullo stato di consistenza dei luoghi.
4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario
o, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di
almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto
espropriante. Il possessore e i titolari di diritti, reali o
personali, di godimento sul bene da occupare possono partecipare alle
operazioni.
Art. 32.Occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad
esproprio
1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui
all'Art. 17, comma 1, puo' procedere all'occupazione temporanea ed
urgente di fondi assoggettabili alla procedura espropriativa nel caso
di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui
debbano utilizzarsi beni altrui per urgenti ragioni di pubblica
utilita'.
2. L'occupazione d'urgenza non puo' in ogni caso protrarsi, in
assenza dell'avvio della procedura espropriativa oltre il termine di
un anno dalla data di immissione in possesso.
Art. 33. Indennita' per l'occupazione
1. Nel caso di occupazione di un' area, e' dovuta al proprietario
una indennita' commisurata al mancato reddito ricavabile dal bene
occupato, ovvero, in mancanza di prova sull'ammontare del reddito,
una somma pari, per un anno di occupazione, ad un dodicesimo di
quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni
mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell'indennita' annua.
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse,
l'indennita' e' determinata dalla commissione.
Capo VIII - Modificazioni alle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44 e 6 aprile
1998, n. 11
Art. 34. Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44
1. L'Art. 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Il contributo di pui al primo comma dell'Art. 1 e'
concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la
cessione volontaria delle aree nel termine di trenta giorni dalla
notifica dell'avviso dell'ente espropriante circa l'ammontare
dell'indennita' provvisoria di espropriazione.».
2. L'Art. 4 della legge regionale n. 44/1974, come da ultimo
modificato dall'Art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. L'importo del contributo straordinario a favore dei
proprietari di aree non edificabili e' commisurato al prodotto per
sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato
annualmente ai sensi dell'Art. 12, corrispondente al tipo di coltura
in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo
dell'indennita' di espropriazione spettante ai proprietari stessi per
detta area.
2. Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di
aziende agricole, iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende
agricole valdostane, istituita con legge regionale 28 aprile 2003, n.
17 (istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale
(SIAR) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane),
e' concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per
otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di
coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo
dell'indennita' spettante ai proprietari per dette aree.
3. La somma tra l'indennita' di espropriazione calcolata ai sensi
della normativa vigente ed il contributo straordinario di cui al
commi 1 e 2 non puo' superare il valore venale dei terreni
espropriati. In caso di superamento, il contributo straordinario e'
erogato soltanto per la differenza utile al raggiungimento di tale
valore.».
4. L'Art. 7 della legge regionale n. 44/1974 e' abrogato.
5. L'Art. 8 della legge regionale n. 44/1974 e' abrogato.
6. L'Art. 10 della legge regionale n. 44/1974 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 10. - 1. I contributi straordinari previsti dalla presente
legge sono concessi dalla struttura regionale competente in materia
di espropriazioni.
2. I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del
decreto di esproprio o dalla data del ricevimento della richiesta di
determinazione del contributo straordinario da parte degli enti
esproprianti».
7. Il primo comma dell'Art. 12 della legge regionale n. 44/1974
e sostituito dal seguente:
«1. Su proposta dell'assessore regionale competente in materia di
agricoltura, la giunta regionale determina ogni anno, entro il
31 gennaio, nell'ambito del territorio regionale, il giusto prezzo
agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni da
considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati e tenuto conto delle qualita'
colturali inserite, ai fini della concessione delle indennita'
compensative per le zone svantaggiate, nel piano regionale di
sviluppo rurale, approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999
del consiglio del 17 maggio 1999 relativo al sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG).».
8. Il secondo comma dell'Art. 12 della legge regionale n. 44/1974
e abrogato.
9. Ogni riferimento a disposizioni statali contenuto nella legge
regionale n. 44/1974 deve intendersi effettuato alle corrispondenti
disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
Art. 35. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
1. Al comma 1 dell'Art. 91 della legge regionale 6 aprile 1998,
n. 11, le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «cinque
anni».
Capo IX - Disposizioni finali e finanziarie
Art. 36. Rinvio alle disposizioni statali in materia di espropriazione
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione n.
327/2001.
Art. 37. Disposizioni finanziarie
1. L'onere per l'applicazione delle disposizioni dei capi VI e
VII della presente legge e' determinato in Euro 130.000 per l'anno
2004 e in annui Euro 2.554.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006
nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01 «interventi su beni
patrimoniali», e si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti nello stesso obiettivo programmatico:
a) al capitolo 35080 (spese per l'acquisizione di beni immobili
tramite procedura espropriativa, nonche' per la corresponsione della
indennita' di occupazione temporanea e d'urgenza), per Euro 100.000
per l'anno 2004 e per annui Euro 950.000 per gli anni 2005 e 2006;
b) al capitolo 35081 (spese per l'acquisizione di beni immobili
a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedure
espropriative, nonche' per corresponsione di somme dovute per
occupazioni divenute illegittime), per Euro 15.000 per l'anno 2004 e
per annui Euro 104.000 per gli anni 2005 e 2006;
c) al capitolo 35100 (contributi straordinari per l'esproprio e
l'occupazione d'urgenza di beni immobili), per Euro 15.000 per l'anno
2004 e per annui Euro 1.500.000 per gli anni 2005 e 2006.
3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 38. Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 31,
comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera'
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 2 luglio 2004
PERRIN
Ultimo aggiornamento: 21/02/2006