L’attuazione del comma 1 dell’art. 37 del DPR n. 2001, come modificato dalla legge n. 244/2007, pone delicati problemi interpretativi nell’individuazione degli espropri, di terreni edificabili, ad indennità pari al valore venale ridotto del 25%
Sotto il profilo pratico tali problemi interpretativi non si pongono per i P.E.E.P. e ai P.I.P. (o piani ad essi assimilati).
È noto, infatti, come le aree ricomprese in un P.E.E.P. oppure in un P.I.P. siano da ritenere edificabili (cfr. Cass. sez. I, 15 maggio 2008, n. 12293; 11 febbraio 2008, n. 3189).
Relativamente alla determinazione dell’indennità di esproprio, per aree edificabili, la CEDU ha ritenuto possibile applicare valori inferiori al valore di mercato (come prevede il comma 1 dell’art. 37 del DPR n. 2001, per interventi di riforme economico-sociale) allorché ricorra un obiettivo di “pubblica utilità” e non ha fatto riferimento solo ad eventi straordinari (cfr. v. al riguardo, Corte Europea Diritti Uomo, I, del 17 luglio 2008, n. 6587/01). Tale principio non è in contrasto con quello che ha ritenuto la Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 348/2007. Ne deriva, perciò, che le espropriazioni per un piano P.E.E.P. e P.I.P. possono giustificare, attesa la loro rilevante funzione di equilibrio socio-economico e di tutela del lavoro, un’indennità determinata con la riduzione del venticinque per cento del valore venale.
Seppur si ritiene sempre necessario un intervento del legislatore che definisca espressamente quali siano detti “interventi di riforma economico-sociale”, l’interpretazione avallata dal nostro sito è stata confermata da alcuni giudici di merito in procedimenti, aperti presso la Corte d’Appello, per la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio. Le loro sentenze hanno confermato l'interpretazione in oggetto, sia con riferimento ai piani P.E.E.P. (Corte d’Appello di Roma, I sez., 30 giugno 2008), sia con riferimento ai piani P.I.P. (Corte d’Appello di Napoli, I sez., 17 marzo 2008), nel senso di ritenere applicabili ad entrambe le fattispecie la misura del valore venale, ridotto del venticinque per cento, allorché si debbano calcolare le relative indennità d’espropriazione.