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In tema di espropriazione di area fabbricabile, il diritto all’indennità di esproprio non va penalizzato in caso di omessa o infedele dichiarazione ICI

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato il principio che, in tema di espropriazione di area fabbricabile, il diritto all’indennità di esproprio non va penalizzato in caso di omessa o infedele dichiarazione Ici. Pertanto, la disciplina che regola il rapporto tra i due istituti, va interpretata nel senso che l’evasore totale non perde il suo diritto all’indennizzo espropriativo, ma è unicamente destinato a subire le sanzioni per l’omessa dichiarazione e l’imposizione per l’Ici che aveva tentato di evadere, potendo l’erogazione dell’indennità di espropriazione intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l’Ici stessa, e a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell’imposta e delle sanzioni. Analogamente l’evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato, e, salva rettifica da parte dello stesso proprietario, il Comune può procedere ad accertamento del maggior valore del fondo agli effetti tributari per poi commisurare, in via definitiva, l’indennità espropriativa che, quindi, non va liquidata con riferimento alla dichiarazione infedele.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2009

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