In tema d’espropriazione di area fabbricabile e qualora il valore dichiarato ai fini ICI risulti inferiore all’indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni, l’indennità di espropriazione stessa, in tal modo determinata con provvedimento amministrativo o con pronuncia giurisdizionale in seguito ad opposizione alla stima, non può essere concretamene erogata se non dopo la regolarizzazione della posizione tributaria dell’espropriato che, attraverso la rettifica del valore indicato nella dichiarazione, a seguito di accertamento del comune o su iniziativa del contribuente, e la liquidazione dell’imposta dovuta, con interessi e relative sanzioni, determini l’avvio del recupero dell’imposta medesima.