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I diritti di godimento d’immobili legittimamente espropriati non sono indennizzabili

In materia di espropriazione per pubblica utilità, non è dovuto alcun risarcimento od indennità al terzo che, in virtù di un diritto personale di godimento sull’immobile legittimamente espropriato, vi svolga un’attività imprenditoriale, in quanto gli obblighi indennitari previsti dagli artt. 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (n.d.r.: ora artt. 37, 38 e 40 del T.U.E.), si rivolgono esclusivamente all’espropriato, non essendo, peraltro, previsto né dalla predetta legge né dalle successive (legge 22 ottobre 1971, n. 865 e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) alcun ristoro per le conseguenze economiche derivanti dalla dissoluzione dell’attività aziendale dovuta al provvedimento ablativo, le quali risultano, peraltro, regolate esclusivamente dal rapporto negoziale tra proprietario espropriato e terzo titolare del diritto di godimento estinto (n.d.r: principio recepito dall’art. 34, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001).

Ultimo aggiornamento: 10/03/2010

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