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Per la liquidazione dell’indennità di occupazione il valore dell’immobile si assume alla data del termine finale del periodo di durata dell’occupazione stessa

In tema di espropriazione, l’accertamento dell’indennità di occupazione legittima (N.d.R.: la sentenza, seppur riferita all’indennità di occupazione ex art. 20 legge n. 865/1971, afferma un principio applicabile anche alle occupazioni ex art. 22 bis e art. 49 del T.U.E.) va rapportata al periodo in cui essa è maturata con la conseguenza che il valore dell’immobile va determinato alla data conclusiva del periodo di occupazione stessa (N.d.R.: nelle occupazioni preordinate all’esproprio ex art. 22 bis del T.U.E. il valore di espropriazione dell’immobile, in rapporto al quale l’indennità annua è fissata nella misura di un dodicesimo dal successivo art. 50, deve determinarsi alla data di cessione volontaria o di emanazione del decreto di espropriazione, data conclusiva del periodo da indennizzare).

Ultimo aggiornamento: 30/03/2010

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