Il TAR per la Regione Liguria, con la sentenza n. 151 del 2009, aveva annullato un decreto di occupazione anticipata per mancanza di motivazione Il decreto riguardava un procedimento la cui “particolare urgenza” era prevista “ope legis2 dal comma 2 dell’art. 22 o dell’art. 22bis del T.U.
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza in data 29.5.2009 n. 3353, ha riformato tale sentenza ritenendo infondate le motivazioni assunte dal tribunale regionale.
In particolare il Consiglio da Stato ha affermato quanto segue:
“Già nel quadro normativo antecedente all’entrata in vigore del testo unico sugli espropri n. 327 del 2001, per la pacifica giurisprudenza l’ordinanza di occupazione d’urgenza riguardava una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che era sufficiente l’espresso richiamo a tale dichiarazione, che ne costituiva l’unico presupposto (Sez. IV, dec. n. 6608 del 2008; Sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4813; Sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6436; Sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1620; A.P. 15 settembre 1999, n. 14).
Peraltro anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis del testo unico sugli espropri va considerata sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione, che rilevi l’urgenza di consentire la realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità.
La motivazione sulla “particolare urgenza” di avviare i lavori, presa in considerazione dall’art. 22 bis del testo unico, non è sostanzialmente dissimile dalla “urgenza” indicata nell’art. 22.
Infatti, in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l’emanazione dell’ordinanza di occupazione (il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, perché nel sistema del testo unico è divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, rilevante nel precedente sistema per ragioni storiche, ma di per sé sussistente in re ipsa), l’Amministrazione ben può immettersi senz’altro nel possesso dell’area in esecuzione dell’ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse (Sez. IV, dec. n. 3697 del 2007).”
Tale principio è stato ripreso dalla recente sentenza del TAR della Lombardia, Sez. II, del 5.5.2010, n. 1236, la cui massima è pubblicata nella sezione “Giurisprudenza” ( Procedimento ordinario di esproprio e procedimenti urgenti).