Il privato proprietario di beni, occupati senza titolo e utilizzati per scopi di interesse pubblico da un ente pubblico, può rivolgersi al giudice ordinario per la restituzione dei beni stessi o per il risarcimento del danno, previo accertamento dell’illegittimità del titolo di possesso, chiedendo che:
a) qualora il terreno sia strasformato irreversibilmente in opera pubblica, ordini all’autorità che utilizza il bene, entro il termine di sessanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza ), di fare un accordo con i privati, in base al quale la proprietà dell’immobile sia trasferita all’ente stesso e all’interessato sia corrisposta la somma specificatamente concordata, a titolo di risarcimento danni e d’indennizzo per l’eventuale periodo di occupazione legittima;
b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine suddetto, si ordina all’ente pubblico di emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l’acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del T.U.E. (in applicazione dell’art. 2058 Cc. Sarebbe, infatti, contrario all’interesse pubblico sottrarre alla collettività l’opera pubblica ivi costruita e in uso da molti anni);
c) nel caso in cui l’autorità pubblica e i proprietari non concludano alcun accordo e l’ente neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o all’acquisizione dell’area in questione, i proprietari potranno chiedere al TAR l’esecuzione della sentenza, per la conseguente adozione degli atti o delle misure necessarie (compresa la nomina di un commissario ad acta).
Lo schema di domanda giudiziale sopra richiamato ha avuto l’avallo della giurisprudenza (Consiglio di Stato 16 novembre 2007, n. 5830; TAR Lazio, Roma, 14 gennaio 2009, n. 162).