La Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, in tema di espropriazione, ha affermato che la prescrizione del diritto all’indennità aggiuntiva, prevista dall’art. 17 della legge n. 865/1971 (ora art. 42 del DPR n. 327/2001) a favore del fittavolo, mezzadro o compartecipante, conduttori del fondo espropriato, decorre dalla data dell’atto di acquisizione dell’immobile (cessione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il relativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell’indennità di espropriazione, su cui di regola si commisura quanto spetta al fittavolo, mezzadro o compartecipante e loro eredi (resta fermo il principio che della spettanza del valore agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, come stabilito dal comma 9 dell’art. 37 o comma 4 dell’art. 40 del T.U.E.).