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Costituzione collegio tecnico: la prassi di unificare in un’unica comunicazione gli adempimenti di cui all’art. 20, comma 4, e 21, comma 1, non è illegittima

La prassi di unificare in un’unica comunicazione gli adempimenti di cui all’art. 20, comma 4, e 21, comma 1, del T.U.E. non è illegittima perché il secondo adempimento non è funzionale ad un interesse dei proprietari espropriati (i quali non devono essere edotti circa il numero e l’identità di coloro che non hanno accettato l’indennità, mentre è ovvio che ciascun proprietario sa se ha o meno accettato l’indennità provvisoria). L’unica condizione è che i termini di cui alle due suddette norme non siano sovrapposti, ma il secondo inizi a decorrere dopo la scadenza del primo. Nella specie, l’autorità espropriante deve rispettato tale condizione.
In tale caso, altresì, il termine previsto per la designazione del tecnico di fiducia non è perentorio. Infatti, dovendo le norme giuridiche essere interpretate muovendo dal presupposto che i loro destinatari agiscano in maniera fisiologica e non patologica, la norma si interpreta nel senso che, una volta decorso il termine di venti giorni, l’autorità espropriante può attivare senza indugio la Commissione di cui all’art. 41 affinché provveda alla determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione. Ma se l’autorità lascia trascorrere il tempo senza attivare la Commissione e, nelle more, l’interessato designa il tecnico di fiducia e fa istanza al Presidente del Tribunale per la nomina del terzo componente del Collegio peritale non c’è ragione per ritenere preclusa la possibilità di utilizzare il procedimento di cui all’art. 21, commi 2 e ss.

Ultimo aggiornamento: 18/08/2011

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