La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art.7, comma 9, della legge Regione Basilicata n. 41/1998 (Disciplina di consorzi per lo sviluppo industriale) nelle parti in cui la disposizione stessa ha proceduto ad una nuova sottoposizione a vincolo preordinato all’esproprio di immobili già a suo tempo incisi dai piani durante il periodo di ordinaria efficacia, senza indennizzo alcuno e senza alcuno previo bilanciamento degli interessi in gioco, quello pubblico e quello privato. La reiterazione dei vincolo espropriativi infatti deve sempre essere puntualmente motivata con riguardo alla persistente necessità di acquisire la proprietà privata (da valutare sulla base di una idonea istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare). Contemporaneamente, deve essere pure prevista la corresponsione del giusto indennizzo. In mancanza di tutto ciò vi è lesione del diritto di proprietà. In conclusione l’alta corte afferma che la reiterazione di vincoli scaduti deve effettuarsi previo una verifica, caso per caso, della persistente attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera prevista originariamente dal vincolo caduto, in rapporto all’interesse dei proprietari, poiché gli stessi vengono esposti a un ulteriore periodo di compressione del proprio diritto, quando la decorrenza del vincolo stesso poteva aver creato in essi una legittima aspettativa di uso privato.