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Esproprio di aree P.I.P.: legittimo il pagamento da parte degli assegnatari di maggiori indennità di espropriazione

Trattasi di una controversia relativa alla sussistenza o meno dell’obbligo, da parte di assegnatari di terreni espropriati in attuazione di un P.I.P., del pagamento della maggiore indennità di espropriazione liquidata, a titolo definitivo, dalla Corte d’Appello.
Il T.A.R. Campania, con la sentenza 24 ottobre 2012 n. 1933, afferma che la giurisprudenza è unanimemente orientata sul principio che riconosce la legittimità della delibera di giunta comunale con la quale è stato disposto di procedere, nei confronti degli assegnatari, al recupero di somme, non previste in convenzione, conseguenti la sentenza della Corte di Appello di opposizione alla stima in precedenza operata dalla commissione provinciale (motivata con riferimento alla sopravvenuta modifica dei criteri indennizzativi di cui all’art. 37 del T.U.E. operata dalla legge n. 244/2007).
Tale recupero è possibile anche se “nella convenzione siano stati puntualmente quantificati sia il costo di acquisizione delle aree sia le spese per l’urbanizzazione, ciò non esclude il diritto del comune di pretendere il rimborso anche degli ulteriori importi: infatti tale adeguamento deve ritenersi comunque operante ex art. 35, l. n. 865 del 1971 ed art. 1339 c. c. (inserzione automatica di clausole e di prezzi imposti per legge”. Trattasi di un principio affermato dalla giurisprudenza non solo per i P.E.E.P. ma anche per le aree comprese in zone P.I.P. disciplinate dall’art, 27 della legge n. 865/1971. L’adeguamento del costo è dovuto anche nell’ipotesi in cui nessuna riserva in tale senso fosse contenuta nel contratto di convenzione, “dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l’integrazione del contenuto del contratto prevista dall’art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile della disposizione legislativa sopra richiamata in tema di coperture delle spese sostenute dall’Ente pubblico per gli scopi in questione” (T.A.R Toscana – Sez. I – 28 giugno 2006, n. 2956)

Ultimo aggiornamento: 08/11/2012

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