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Nel caso di esproprio parziale di un bene, con formazione di un reliquato, il proprietario può optare tra deprezzamento o cessione della parte residua

La richiesta di un ristoro per “deprezzamento” di beni considerabili “reliquati”, impedisce che il proprietario possa esercitare la facoltà (art.23 legge n. 2359/1865, ora comma 11 art. 16 T.U.E.) di presentare istanza al Comune affinché il reliquato stesso sia ricompreso nell’espropriazione.
In merito il C.d.S. afferma:
“Può giungersi ora all’esame della domanda risarcitoria per equivalente con la quale la società
appellante chiede che gli venga corrisposto il valore di mercato del terreno di sua proprietà sul quale è stata
realizzato il progetto del “Belvedere-parco attrezzato”.
Chiede anche parte appellante che il Comune venga condannato per la “perdita della proprietà del terreno che residuava dalla superficie coperta della palazzina assentita dalla concessione” .In relazione a quest’ultima richiesta non è chiaro a cosa parte appellante abbia inteso esattamente riferirsi, ed in tale contesto può essere utile chiarire che se viene richiesto il ristoro del “deprezzamento” dei c.d. “reliquati”, alcun risarcimento può essere riconosciuto, avendo la parte appellante colpevolmente omesso di esercitare la facoltà conferita dall’art.23 l.2359/1865 (n.d.r.: ora comma 11 art. 16 T.U.E.), applicabile alla fattispecie ratione temporis, presentando istanza al Comune affinché anche le superfici in argomento fossero ricomprese nell’espropriazione preordinata alla realizzazione del progetto “Belvedere-.parco pubblico attrezzato” .»

Ultimo aggiornamento: 15/01/2013

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