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Patto di stabilità: il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso non si applica alle procedure espropriative

La legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 (così detto decreto pagamenti) ha introdotto l'art. 10bis di interpretazione autentica dell’art. 12 comma 1-quater del DL 98/2011, inserito dall’ art. 1, comma 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228, che vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di acquistare immobili a titolo oneroso.
Tale disposizione recita come segue:

 Art. 10-bis della norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98, convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

 

  1. Nel rispetto del patto di  stabilita'  interno,  il  divieto  di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo  12,  comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  non  si  applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di  immobili  o terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' alle permute  a  parita'  di  prezzo  e  alle  operazioni  di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31  dicembre  2012 dai competenti  organi  degli  enti  locali  e  che  individuano  con esattezza i compendi immobiliari  oggetto  delle  operazioni  e  alle procedure  relative  a convenzioni   urbanistiche   previste   dalle normative regionali e provinciali.

 

         

Ultimo aggiornamento: 24/06/2013

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