In genere la competenza all’emissione dell’atto di acquisizione spetterebbe al soggetto pubblico che ha promosso l’espropriazione, sostenendone gli oneri. Il principio richiamato può comportare una non coincidenza del soggetto promotore con l’ente che avrebbe dovuto pronunciare il decreto di espropriazione (autorità espropriante). In tale caso, a nostro parere, il provvedimento di acquisizione è di competenza dell’autorità espropriante (sulla questione il Consiglio di Stato, con la recente sentenza della sez.VI, n. 2559 del 13/05/2013, si è espresso negando, per le opere statali realizzate da concessionari, la competenza degli enti promotori dell’espropriazione).
Nel caso, pertanto, che l’utilizzatore del bene sia un privato, non potendosi ritenere che la pronuncia dell’atto di acquisizione possa provenire da un soggetto privato, si deve ammettere la competenza dell’ente che avrebbe dovuto pronunciare l’espropriazione, in qualità di autorità espropriante.
La disposizione stessa di cui all’art. 42bis, infatti, ai fini dell’emissione di provvedimenti di costituzione di servitù in sanatoria, dispone, al comma 6, che “in tale caso, l’autorità espropriante, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.”