Il Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con legge n. 128 del 8/11/2013, ha modificato, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, le imposte gravanti sui trasferimenti immobiliari per pubblica utilità.
Le novità più rilevanti sono le seguenti:
- I provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, relativi a terreni edificabili sconteranno un’unica aliquota di imposta, pari al 9% (è soppresso il sistema precedente che prevedeva l’imposta fissa di 168 €).
- I provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, relativi a terreni agricoli sconteranno un’unica aliquota di imposta, pari al 12% (è soppresso il sistema precedente che prevedeva l’imposta fissa di 168 €).
L’imposta di registro dovuta non può essere inferiore a 1.000 €
Trattandosi, comunque, di problematiche complesse di specifica competenza dell’Agenzia delle Entrate, si invitano i nostri utenti, per la registrazione degli atti di espropriazione dopo l’1 gennaio del 2014, a consultare direttamente l’Agenzia stessa o i loro consulenti fiscali.