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Se sussistono giustificate ragioni di interesse pubblico l’acquisizione sanante è possibile anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza restitutoria

Il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV , con sentenza depositata in data 21 settembre 2015, si è pronunciato sulla possibilità, a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza che  ha ordinato la restituzione di un’area illegittimamente occupata per lo stoccaggio di rifiuti, previa sua bonifica, di emettere un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis del T.U.E.

 Nel merito, nella sentenza richiamata, si afferma quanto segue:

“ … Le statuizioni inerenti alla rilevanza di un giudicato di restituzione, che si inserisce in una procedura ablatoria, offerti dalla pronuncia della Consulta, tuttavia, secondo il Collegio, non rilevano ai fini della definizione della controversia in esame: in effetti, viene ivi in rilievo un provvedimento di acquisizione sanante adottato con l’intento di eseguire il giudicato derivante dalla sentenza n. 11145 del 2010. In virtù di quanto stabilito con quest’ultima pronuncia, l’Amministrazione comunale di Eboli non deve restituire sic et simpliciter il terreno al titolare, ma è obbligato ad effettuare la preliminare operazione di integrale bonifica del sito.

Secondo il Collegio, non vi è dubbio che dal giudicato sia disceso l’obbligo dell’amministrazione di restituire l’area occupata sine titulo al ricorrente, ma è altrettanto indubbio che con il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, l’Amministrazione ha inteso sanare tale situazione di fatto illecita, acquisendo il relativo titolo di legittimazione.

L’ordine giudiziale di restituzione, in buona sostanza, non ha inciso sulla struttura dell’istituto che presuppone l’assodata lesione del diritto di proprietà altrui; la restituzione, infatti, è la conseguenza dell’accertamento del possesso del bene e non implica effetti costitutivi; il giudice che la dispone non modifica la situazione giuridica precedente l’abusiva detenzione del bene ma semplicemente la accerta; il suo ordine, pertanto, non è idoneo a paralizzare un atto di autorità che, consapevolmente, viola il diritto di proprietà senza contestarne la titolarità secondo uno schema reso possibile dall’art. 42, co. 3 Cost. (in termini cfr. Cons. Stato. Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2877).

La natura del provvedimento di acquisizione va dunque configurato come strumentale alla positiva conclusione del procedimento di restituzione previa bonifica del sito, non ponendosi in contrasto con il giudicato intervenuto.

Una volta adottato il provvedimento di acquisizione, infatti, il Comune non può dirsi liberato dall’obbligo di provvedere in merito alla bonifica del terreno: l’esatto adempimento del dictum impone all’Amministrazione di non utilizzare in maniera strumentale il provvedimento di acquisizione, con meri fini dilatori od ostruzionistici. Il Collegio ritiene, dunque, che il privato interessato, qualora il procedimento non si concluda in maniera satisfattiva dei propri interessi ed in conformità all’obbligo restitutorio disposto dal giudicato intervenuto con la sentenza n. 11145 del 2010, possa utilmente azionare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento …”

Ultimo aggiornamento: 07/10/2015

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