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L’azione del proprietario in caso di occupazione di un bene, avvenuta in difetto di dichiarazione di p.u., è di competenza dell’A.G.O.

La CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE, con sentenza 18 novembre 2016 n. 23462, ha confermato che, nel caso in cui l’occupazione di un bene sia avvenuta in difetto di dichiarazione di p.u., rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. l’azione proposta dal proprietario nei confronti di un Comune per ottenere la condanna di quest’ultimo alla restituzione del fondo stesso.In particolare l’alta corte afferma:“…Lo stesso ricorrente, nell'atto di citazione originario, riportato per esteso nel ricorso, dà atto dell'assoluta mancanza della dichiarazione di pubblica utilità - presupposto di legittimità del procedimento di espropriazione e del connesso provvedimento di occupazione d'urgenza - a causa della mancata approvazione della variante al piano di recupero adottata dal consiglio comunale.Tale allegazione, in punto di fatto, è stata valorizzata nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania: che, negata la propria giurisdizione esclusiva per effetto della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa) - come modificato dall'art.7, legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) - nonché, dell'art. 53, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ad opera delle sentenze della Corte Costituzionale 6 luglio, 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n.191, ha correttamente concluso che l'azione amministrativa non aveva alcun collegamento con la domanda di danni, sostanzialmente fondata sulla natura usurpativa dei provvedimenti ablatori….”
Ultimo aggiornamento: 25/11/2016

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