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Occupazioni illegittime della P.A: nel caso di occupazione di terreno, diverso o più esteso rispetto a quello considerato in sede di approvazione del progetto, la giurisdizione è A.G.O.

La CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, con ordinanza 7 dicembre 2016 n. 25044, ha chiarito che, nel caso di occupazione di terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato in sede di approvazione del progetto, la giurisdizione è A.G.O.Nel merito l’alta corte afferma quanto segue:“… In particolare, nell’ipotesi del c.d. sconfinamento, che ricorre allorché l’opera di pubblica utilità sia stata realizzata in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito (comune) a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa) e non diverso da quello di un privato che leda diritti dei terzi. Al quale conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia, attraverso un’abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2058 c.c. (Cass. sez. un. nn. 442/08, 3723/07 e 27192/06).Inoltre, deve rilevarsi che, come osservato da Cass. S.U. n. 27994/13, su tale sistema di riparto non incide l'art. 42-bis T.U. n. 327/01, sulla c.d. acquisizione sanante, trattandosi di norma che disciplina l’esercizio del potere ablativo ma che non per questo incide sul riparto di giurisdizione.3. - Nella specie, è stata dedotta una caratteristica fattispecie di sconfinamento nell’esecuzione di opere presidiate sì da una valida dichiarazione di pubblica utilità, ma limitatamente ai terreni che ne formavano oggetto, tra i quali - è la tesi posta a base della domanda - non vi erano le porzioni immobiliari di rispettiva proprietà degli odierni ricorrenti.Pertanto, il conflitto va regolato dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge….”
Ultimo aggiornamento: 15/12/2016

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