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Apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione: discrezionalità amministrativa

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 00493/2014 in merito alla discrezionalità amministrativa nell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio afferma:“…2. Esaminando partitamente le censure, con il primo motivo l’appellante – nontenendo conto della lata discrezionalità (ex aliis, ancora di recente: Cons. Stato Sez.VI, 13-02-2013, n. 893)che assiste l’Ente locale nella futura destinazione di aree delproprio territorio censura la variante ed il progetto preliminare laddove questoprevede l’espropriazione di complessivi mq. 70.000 di terreno, comprensivi di mq.32.000 per l’ampliamento del parcheggio scambiatore e di mq. 38.000 per una“area di futura espansione del parcheggio e dei servizi accessori”.Orbene: nella decisione surrichiamata è stata di recente didascalicamente illustratala possibilità che alla detta lata discrezionalità possano opporsi limiti.Ivi è stato condivisibilmente affermato, infatti, che (Cons. Stato Sez. VI, 13-02-2013, n. 893) le scelte di tipo urbanistico sono connotate da una lata discrezionalità: situazioni che esigono un'approfondita motivazione degli strumenti urbanisticigenerali (o loro varianti) sono generate (ad es.) dal superamento degli standardminimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, in rapporto alle previsioni urbanistichecomplessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alladestinazione di zona di determinate aree; dalla lesione dell'affidamento qualificatodel privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, da accordi intercorsi fra ilComune e i proprietari delle aree; da aspettative nascenti da giudicati diannullamento di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su un'istanza diconcessione, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un' arealimitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo”.Nel caso di specie (ove nessuna delle tali evenienze, od altra assimilabile, èsussistente e neppure prospettata) invece la censura muove dalla sostanzialeinutilità del futuro parcheggio (ed anche, per il vero di quello già realizzato) e sispinge a sostenere che, quanto alla restante parte da realizzare, il vincolo impressosia finalizzato ad un ’esproprio “ipotetico”.2.1. La censura non ha pregio.Nei termini descritti, tutti i vincoli finalizzati all’esproprio contengono un datoipotetico: e per questo “nasce” a tutela della posizione del privato e si rendenecessaria dell’ordinamento la posizione espressa dalla Corte costituzionale, con la“storica” sentenza 20 maggio 1999, n. 179 (dichiarativa dell'illegittimitàcostituzionale del combinato disposto degli articoli 7, n. 2, 3 e 4 e 40 della L. 17agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della L. 19 novembre 1968, n. 1187, nellaparte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scadutipreordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsionedi un indennizzo).Il che ha portato la uniforme giurisprudenza amministrativa ad affermare (exmultis Cons. Stato Sez. V, 13-04-2012, n. 2116) che “i vincoli urbanistici nonindennizzabili, che sfuggono alla previsione del predetto articolo 2 della L. 19novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quellidi tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti allascadenza quinquennale, che devono invece essere indennizzati, sono: a) quellipreordinati all'espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmenteespropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, senon discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale,attraverso l'imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni diinedificabilità assoluta; b) quelli che superano la durata non irragionevole e nonarbitraria ove non si compia l'esproprio o non si avvii la procedura attuativapreordinata a tale esproprio con l'approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c)quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo unaconcezione della proprietà regolata dalla legge nell'ambito dell'art. 42 Cost..”.Detta tesi è poi stata positivamente recepita, come è noto, da una disposizione deldPR n. 327/2001 (l’art. 9) in quanto ivi è certamente affermato il principio delladecadenza del vincolo preordinato all’esproprio.La decadenza del vincolo imprime appunto un limite temporale alla “ipotesi” (cheriposa nella futura intrapresa della realizzazione dell’area in un tempo contenuto,pena la decadenza del vincolo).Se così è, di nulla può dolersi l’appellante se il vincolo impresso sia più estesodell’area interessata dal progetto preliminare: l’Amministrazione decideliberamente la tempistica realizzativa delle opere che si propone di erigere, con ilsolo rispetto del barrage temporale di decadenza.E sulla circostanza che tale modus operandi (scindente l’ampiezza del progettorispetto a quella della variante) non fosse vietato si rinviene dell’art. 39, comma 3,della legge reg. n. 20 del 2000 applicabile alla fattispecie ratione temporis laddoveesso prevede che la “delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce adozione divariante al P.O.C. e viene approvata con il procedimento disciplinato dall’art. 34 …”La circostanza che ancora nulla sia stato realizzato, nulla prova se non chel’amministrazione ha invano impiegato parte del tempo dedicato alla futuraerezione dell’opera, e rischia che esso venga a scadenza.Ma la dinamica legislativa è proprio finalizzata ad impedire scelte (legittime seppurfurbescamente orientate) del privato che – prima dell’apposizione del vincolo edell’adozione della variante – chieda il rilascio del permesso di costruire, con lenote implicazioni in tema di onere motivazionale, valutazione dell’affidamento, etc(ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, laddove l’appellante, che non aveva maicosì operato in precedenza, dopo l’adozione della variante ha chiesto il rilascio dipermesso di costruire che, ovviamente è stato rigettato).2.2. La censura va disattesa pertanto, così come va recisamente respinto il secondomotivo, teso ad un inammissibile e non consentito sindacato di merito sulla asserita inutilità dell’ opera: sindacato, all’evidenza, che per le già chiarite ragioni il Collegio non ha intenzione di compiere, ed il quinto motivo che censura il progetto per genericità, non tenendo conto che già secondo la prescrizione di legge (ma vedi più diffusamente infra) “il progetto preliminare può limitarsi a definire lecaratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze dasoddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazioneillustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base allevalutazioni delle soluzioni possibili…”
Ultimo aggiornamento: 29/06/2018

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