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La realizzazione di un’opera pubblica su tali aree gravata da servitù richiede comunque un decreto di espropriazione e una dichiarazione di pubblica utilità

Il Consiglio di Stato - Sez. IV - con sentenza 15 Marzo 2018 n. 1662 ha confermato che la realizzazione di un’opera pubblica su tali aree gravata da lservitù richiede comunque un decreto di espropriazione e una dichiarazione di pubblica utilità.In particolare il C.d.S., nella sentenza richiamta, afferma:“…Venendo, invece, al metodo di acquisto della cd. dicatio ad patriam occorre rammentare che si tratta di un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2016, n. 4851). Orbene, non solo nella fattispecie in esame non ricorrono le dette condizioni, ma è assorbente la considerazione che la costituzione di una servitù non vale a privare il titolare dell'area della proprietà sul bene, sicché la realizzazione di un'opera pubblica avrebbe comunque richiesto, per determinare il trasferimento della proprietà, un decreto di espropriazione e una prodromica dichiarazione di pubblica utilità…”
Ultimo aggiornamento: 29/10/2018

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