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I terreni ricadenti nelle fascie di rispetto stradale non può mai essere qualificato come edificabile

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza del 6 luglio 2018 n. 17932, ha confermato il principio che i terreni ricadenti nelle fascie di rispetto stradale non possono mai essere qualificati come edificabile ai fine della determinazione dell’indennità di espropriazione.Ciò in quanto in tale caso il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale prescinde dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, trovando la sua fonte direttamente in apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo sancito nell’interesse pubblico, volto a favorire la circolazione e ad offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano››.Un tale regime ha come conseguenza la creazione di un vero e proprio regime legale di inedificabilità per i terreni interessati dalla realizzazione di opere stradali che prevale e non può essere derogato neppure da parte degli strumenti generali di pianificazione del territorio, i quali, in quanto provvedimenti amministrativi, sono assoggettati pur essi al rispetto delle norme di legge che impongono limitazioni legali di carattere assoluto.Tutto questo comporta che anche se un terreno oggetto di un procedimento espropriativo sia qualificato come edificabile negli strumenti urbanistici comunali ma ricada in una fascia di rispetto stradale, tale vincolo avrà la prevalenza e l’area sarà sempre considerata come inedificabile ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio con applicazione dell’art. 40 del T.U.E. nel caso di terreni effettivamente agricoli o, nel caso terreni non effettivamente agricoli, dei principi rilevabili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011
Ultimo aggiornamento: 11/08/2019

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