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Occupazione temporanea di terreni agricoli in affitto spetta solo al proprietario

Ultimo aggiornamento: 11/11/2019

 

L’indennità di occupazione temporanea di terreni non soggetti ad esproprio, prevista dall’art. 50 del T.U.E. spetta solo al proprietario non ai conduttori o affittuari terzi ed, dopo la pubblicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 181/2011, è pari, per ogni anno, ad un dodicesimo del valore effettivo del terreno. I conduttori affittuari di tali terreni, pertanto, in attuazione di principi generali desumibili dal T.U.E. (art. 34, comma 4) possono: - concordare con il proprietario la sospensione del canone dovuto, relativamente al terreno occupato, per tutto il periodo di durata dell’occupazione temporanea; - richiedere all’ente occupante il pagamento, una tantum, di danni al soprassuolo e alla coltura in atto, come rilevabili dal raffronto tra lo stato del terreno, risultante al momento della redazione del verbale di immissione in possesso e quello accertato con il verbale di restituzione del bene occupato (è, infatti, in tale sede che il conduttore può far mettere a verbale la richiesta di danni, non permanenti, che incidono sulla sua legittima attività di coltivatore).

 

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