Le Guide operative descrivono passo per passo il corretto svolgimento dei procedimenti previsti dal Testo Unico, fornendo tutte le indicazioni e permettendo di accedere direttamente ai modelli disponibili.
Il documento descrive la fase in cui, nell'ambito degli strumenti di gestione del territorio comunale, sono individuati gli immobili occorrenti per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità apponendo sul bene privato una destinazione la cui attuazione è riservata, in modo esclusivo, alla mano pubblica. Si ricorda che, per le modalità di apposizione del vincolo, il T.U. fa espressamente salva la normativa regionale sulla predisposizione e approvazione degli strumenti urbanistici. Trattasi in ogni modo di vincoli apposti direttamente con lo strumento generale (ordinariamente il P.R.G.) o sue varianti.
Il documento fornisce indicazioni operative per la formazione del piano particellare con il quale sono individuati gli immobili necessari per realizzare l'opera.
Sono altresì illustrate metodologie pratiche per la definizione dei criteri e dei costi di espropriazione.
La Guida é stata accorpata alla Guida n.2, che illustra il procedimento completo.
L'articolo 45 del T.U. consente la stipula di accordi di cessione volontaria con i proprietari di terreni da espropriare “fin da quando è stata dichiarata la pubblica utilità”.La valorizzazione di tale possibilità comporta un'efficace semplificazione del procedimento di acquisizione di terreni necessari per la realizzazione di opere di pubblica. Il documento fornisce le indicazioni operative e i modelli necessari per il procedimento.
Il procedimento descritto con la presente guida è il così detto “procedimento ordinario di esproprio” poiché può essere svolto in tutti i casi in cui si ha una regolare dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare.
La Guida fornisce tutte le indicazioni operative e i modelli necessari per lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento.
Procedimento di occupazione temporanea e di asservimento di cui agli artt. 20 e seguenti del Testo Unico.
Il procedimento descritto con la presente guida può essere svolto, in alternativa al procedimento ordinario di esproprio, in tutti i casi in cui, regolarmente dichiarata la pubblica utilità, le opere da realizzare possono essere riconosciute urgenti, in applicazione della disposizione di cui all’art. 22 (Determinazione urgente dell’indennità provvisoria) o di leggi regionali che, integrando la legge statale, definiscono urgenti “ope legis” alcune categorie di opere. In tale caso, infatti, può essere svolto il procedimento semplificato in oggetto che consente di disporre del bene, necessario per la realizzazione dei lavori, in un tempo di circa 30/45 giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità, molto inferire a quello necessario per completare il procedimento ordinario, con il quale la disponibilità del terreno si ha solo con lo svolgimento del procedimento ex art. 20, che si conclude con l’emissione ed esecuzione del decreto di espropriazione (svolgibile in un tempo medio di 100/150 giorni) L’emissione del decreto di espropriazione anticipata, come previsto dal richiamato art. 22, consente di negoziare accordi di cessione volontaria fino alla data di esecuzione del decreto stesso, come dispone l’art. 45 del T.U.E. Il procedimento medesimo è alternativo al procedimento ex art. 22bis e preferibile allo stesso poiché non comporta costi aggiuntivi all’indennità di espropriazione (come invece prevede il procedimento di occupazione d’urgenza ex art. 22bis dovendosi con lo stesso liquidare al proprietario, oltre all’indennità di espropriazione, l’indennità di occupazione, pari, per ogni anno, all’8,33 % della stessa indennità di espropriazione).
Per l’attuazione del procedimento in oggetto è, comunque, indispensabile la definitiva individuazione del bene da espropriare e, in caso di esproprio parziale di un bene unitario, la predisposizione, prima dell’emissione dell’atto, del frazionamento catastale.
Il procedimento descritto con la presente guida può essere svolto, in alternativa al procedimento ordinario di esproprio, in tutti i casi in cui, regolarmente dichiarata la pubblica utilità, le opere da realizzare possono essere riconosciute urgenti, in applicazione della disposizione di cui all’art. 22bis (Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ) o di leggi regionali che, integrando la legge statale, definiscono urgenti “ope legis” alcune categorie di opere . In tale caso, infatti, può essere svolto il procedimento semplificato in oggetto che consente di disporre del bene in un tempo di circa 30/45 giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità, molto inferiore a quello necessario per completare il procedimento ordinario, con il quale la disponibilità del terreno si ha solo con l’emissione ed esecuzione del decreto di espropriazione (svolgibile in un tempo medio di 100/150 giorni) L’emissione del decreto di occupazione d’urgenza non pregiudica la possibilità di negoziare accordi di cessione volontaria, che l’art. 45 del T.U.E. consente di stipulare anche nel corso del procedimento urgente, fino a quando non sia stato emesso il decreto di espropriazione definitiva.
Costituzione, attività peritale e liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 21 e seguenti del DPR n. 327/2001 - T.U.E.
Trattasi di una guida analitica del procedimento di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, anche individuate ai sensi dell'art. 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità. Il documento fornisce le indicazioni operative e i modelli necessari per lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento.
La ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 35 del T.U.E.; l’applicazione dell’Iva sulle indennità di espropriazione erogate in applicazione delle disposizioni del T.U.E.
Guida per il riconoscimento e il pagamento delle indennità aggiuntive di coltivazione agricola a proprietari coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e fittavolo, mezzadri, coloni o compartecipanti.
Documento approvato da Itaca (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) il 15 marzo 2012
L’art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto l’art. 42bis del T.U.E. colmando il vuoto creato dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo testo unico.
La nuova disciplina, introducendo l’istituto della cosi detta “acquisizione sanante” consente di superare le problematiche connesse agli istituti, elaborati dalla giurisprudenza in materia, della “occupazione acquisitiva (o accessione invertita)” e “occupazione usurpativa”, poiché i medesimi, dopo la pubblicazione della sentenza Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, in data 19 gennaio 2015 n. 735, sono unificabili nella stessa fattispecie dell’occupazione usurpativa.
Determinazione dell’indennità di espropriazione per opere pubbliche e per opere private di pubblica utilità
Guida all'uso degli schemi pratici disponibili sul sito.
Criteri per la determinazione dell'indennità definitiva da parte del Collegio Tecnico o della Commissione Provinciale Espropri.
Guida all'uso degli schemi pratici disponibili sul sito
(gestione dell’attività espropriativa dal 1 gennaio 2008, con particolare attenzione all’applicazione dei nuovi criteri sulle procedure in corso)
Per l’attuazione rapida del procedimento medesimo sono disponibili le tabelle appositamente elaborate da ConsulenzaEspropri.it.
Guida pratica alla determinazione dell'indennità di asservimento in tutte le fasi del procedimento.
Espropriazioni in Regione Lombardia: le modifiche e le semplificazioni operate al DPR n. 327/2001 - Testo Unico sulle Espropriazioni, con legge regionale n. 3/2009, per opere non attribuite alla competenza statale.
Espropriazioni in Abruzzo: le modifiche e le semplificazioni operate al DPR n. 327/2001 - Testo Unico sulle Espropriazioni, con legge regionale 3 marzo 2010 n. 7 (pubblicata sul BUR del 10 marzo 2010, n. 15) per opere non attribuite alla competenza statale.
I nuovi criteri indennizzativi, applicabili nell’espropriazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, che ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 40 del T.U.E.