Il procedimento descritto con la presente guida può essere svolto, in alternativa al procedimento ordinario di esproprio, in tutti i casi in cui, regolarmente dichiarata la pubblica utilità, le opere da realizzare possono essere riconosciute urgenti, in applicazione della disposizione di cui all’art. 22 (Determinazione urgente dell’indennità provvisoria) o di leggi regionali che, integrando la legge statale, definiscono urgenti “ope legis” alcune categorie di opere. In tale caso, infatti, può essere svolto il procedimento semplificato in oggetto che consente di disporre del bene, necessario per la realizzazione dei lavori, in un tempo di circa 30/45 giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità, molto inferire a quello necessario per completare il procedimento ordinario, con il quale la disponibilità del terreno si ha solo con lo svolgimento del procedimento ex art. 20, che si conclude con l’emissione ed esecuzione del decreto di espropriazione (svolgibile in un tempo medio di 100/150 giorni) L’emissione del decreto di espropriazione anticipata, come previsto dal richiamato art. 22, consente di negoziare accordi di cessione volontaria fino alla data di esecuzione del decreto stesso, come dispone l’art. 45 del T.U.E. Il procedimento medesimo è alternativo al procedimento ex art. 22bis e preferibile allo stesso poiché non comporta costi aggiuntivi all’indennità di espropriazione (come invece prevede il procedimento di occupazione d’urgenza ex art. 22bis dovendosi con lo stesso liquidare al proprietario, oltre all’indennità di espropriazione, l’indennità di occupazione, pari, per ogni anno, all’8,33 % della stessa indennità di espropriazione). Per l’attuazione del procedimento in oggetto è, comunque, indispensabile la definitiva individuazione del bene da espropriare e, in caso di esproprio parziale di un bene unitario, la predisposizione, prima dell’emissione dell’atto, del frazionamento catastale.
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