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Il principio richiamato nel quesito è contenuto al comma 2 dell’articolo 840 del codice civile. Esso, a nostro parere, deve essere applicato tenendo comunque presente quanto specificato al comma precedente dello stesso articolo che esclude la proprietà del sottosuolo da parte del proprietario per le attività di miniera, cave e torbiere, specificando che il principio stesso deve fare salve tutte le limitazione derivanti dalle leggi sulle antichità, belle arti, acque, opere idrauliche e le altre leggi speciali (tra di esse devono essere comprese tutte le disposizione che regolano e limitano i diritti del proprietario di uso e trasformazione del suolo di sua proprietà).E’ in questa ottica che deve essere letto il richiamato comma 2 dove dispone che “il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle.”Il proprietario, pertanto, non ha alcun interesse ad escludere la posa di una condotta interrata quanto essa non limita, in alcun modo, i suoi diritti di uso e trasformazione del terreno riconosciuti dalle vigenti disposizioni, in particolari quelle urbanistiche ed edilizie.Ciò avviene, a nostro parere, quando:- la profondità della condotta è tale da consentire al proprietario la realizzazione di tutte le opere interrate consentite dalle vigenti disposizioni, come le parti interrate di nuovi fabbricati, condotte di servizio ed altro, vasche di raccolta acque. L’esatta definizione della profondità di operare consentita al proprietario non è individuabile in termini assoluti in quanto definibile da una stratificazione di norme molto vasta, di livello sia statale che regionale e comunale. Sta, pertanto, all’operatore, dopo un’attento esame dell’impatto della condotta sul soprassuolo soprastante, definire se essa limita diritti che il proprietario del suolo di superficie ha interesse a tutelare. Tale problematica si è posta, ad esempio, nella realizzazione delle grandi gallerie stradali di traforo delle montagne dove, ordinariamente, i gestori si limitano a porre servitù sui terreni di superficie solo nelle zone di entrate e uscita della galleria;- la realizzazione dei lavori non richiede alcuna occupazione, anche temporanea, del terreno di superficie;- il soggetto che realizza la condotta ritenga necessario non imporre alcuna limitazione o servitù al proprietario di superficie.
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