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Modifiche al progetto a seguito di osservazioni formulate dopo la notifica di avvio del procedimento

Ultimo aggiornamento: 13/02/2025

 

Le disposizioni relative alle modifiche al progetto depositato, con riferimento al quale è stato notificato, ai proprietari interessati, l'avvio del procedimento di approvazione del progetto stesso sono rilevabili ai commi 12 e 13 dell’art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 che recitano come segue:12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.In applicazione del richiamato comma 12, si possono rilevare i seguenti criteri:- Se le modifiche apportate al progetto, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni o parte di esse, non comportano pregiudizio per gli altri proprietari ai quali è stato notificato l’avvio del procedimento, la comunicazione di cui al precedente comma 4 non deve essere ripetuta. Trattasi di un giudizio che deve fondarsi su un attento esame degli effetti delle modifiche su tutti beni dei proprietari coinvolti, escludendo la ripetizione dell’avviso, nel caso, ad esempio delle opere a rete, si accerti nel piano particellare la presenza di proprietari di tratte non direttamente interessate alle modifiche stesse.- La comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 20 deve essere ripetuta solo nei confronti nei proprietari per i quali, a seguito delle varianti del piano particellare, sono riscontrabili modifiche che comportano un pregiudizio accertato, in attuazione del criterio richiamato al punto precedente.- La comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 20 deve essere effettuata nei confronti dei nuovi proprietari che, a seguito delle varianti del piano particellare, devono essere inseriti nel piano particellare di esproprio. Quanto riportato è, a nostro parere, confermato dal richiamato comma 13 dell’art. 20 che, con riferimento in particolare alle opere a rete, specifica che il progetto, nel caso di osservazioni che comportano variati al tracciato, può essere approvato, senza la ripetizione dell’avviso di cui al precedente comma 4, purché parte del tracciato sia separabile dal tratto interessato dalle varianti introdotte a seguito di osservazioni.

 

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