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La limitazione temporale della coltivazione “da almeno un anno” di cui all’art. 42 del T.U.E, non si applica alle SOCIETA' AGRICOLE , in qualità di IAP

Ultimo aggiornamento: 16/04/2025

 

Con riferimento a quanto esposto, riteniamo, a nostro parere, che al proprietario del terreno in quanto imprenditore agricolo professionale (ex imprenditore agricolo a titolo principale) spetti l’indennità prevista sia dal comma 9 dell’art. 37 sia dal comma 4 dell’art. 40 del T.U.E. Tali disposizioni, infatti, richiamano la condizione comune alle due figure (proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale) che entrambi siano proprietari del terreno in esproprio. Ciò a differenza da quanto previsto dall’art. 42 dello stesso T.U.E. che è chiaramente riferito a figure terze solo per le quali si applica la limitazione temporale della coltivazione “da almeno un anno”. Nel caso, pertanto, al proprietario spetta, oltre al valore reale del terreno (determinato, ai sensi del primo comma dell’art. 40, applicando i criteri indennizzativi, dettati della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, che ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 40 del T.U.E. escludendo l’applicabilità del VAM), l’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata al momento. Al fine di accertare la coltura effettivamente praticata non si deve tenere conto, come prescrive espressamente il comma 2 dell’art. 32 del T.U.E., delle “costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento.”Per quanto esposto è evidente che il riconoscimento dell'indennità ex art. 40, in quanto riferita al proprietario del terreno, esclude quella prevista dall’ art. 42 riconoscibile solo a figure terze, alternative al proprietario-coltivatore (sia esso formalmente IAP o coltivatore diretto).

 

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