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Occupazioni illegittime: quando rivolgersi all’amministrazione giudiziaria ordinaria e quando al giudice amministrativo

Ultimo aggiornamento: 11/03/2008

 

La Corte di Cassazione, con sentenza sez. Unite Civili, in data 7 febbraio 2007 n. 2688, con riferimento ad una recente decisione della Corte Costituzionale (sen. 191/2006) ha chiarito la competenza giurisdizionale della autorità giudiziaria ordinaria e del giudice amministrativo in materia di occupazioni illegittime.

Dalla sentenza richiamata, in particolare, si rileva:

-         Competenza del giudice amministrativo (TAR )

La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano. E’ questo il caso in cui l’esercizio del potere si è manifestato con l’adozione della dichiarazione della pubblica utilità pur se poi l’ingerenza nella proprietà, private e/o la sua utilizzazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio il decreto di esproprio)sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo. La giurisdizione amministrativa sussiste pure nell’ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa e poi successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale.

-         Competenza del giudice ordinario

La giurisdizione (residuale) del giudice ordinario nel settore delle occupazioni illegittime è invocabile solo quando i comportamenti materiali dell’amministrazione, comportanti immissione in possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano prodotti in carenza di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilità, ovvero quando il decreto di espropriazione (o altro provvedimento ablativo) sia stato emesso con riferimento ad un bene la cui destinazione ad opera di pubblica utilità non abbia mai avuto luogo (fattispecie tutte rientranti nella categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate “usurpative”). Rientra altresì nella competenza del giudice ordinario l’azione di risarcimento dei danni proposta nel caso in cui nella dichiarazione di pubblica utilità manchino i termini di cui all’art. 13 della legge n. 2359/1865, atteso che tale mancanza vizia in radice la dichiarazione di pubblica utilità, comportandone l’originaria invalidità, che si traduce in giuridica inesistenza per carenza di un suo carattere essenziale tipico; con la conseguenza che l’occupazione del bene non è collegabile ad un provvedimento amministrativo emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della pubblica amministrazione, ma si concreta in una mera attività materiale.

 

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