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Edificabilità di terreni in fascia di rispetto stradale

Ultimo aggiornamento: 06/06/2008

 

157) TAR TOSCANA - III Sezione - sentenza n. 1982 - 22 settembre 2000 - Pres. Borea, Est. Metro - T.A., T.C. e Z.M. (avv.ti Campagni, Scigliano e Maggiolo) c. Provincia di Livorno (avv. Morelli) ed altri - ric. n. 1984/98.
1. - Edilizia - Concessione - Diniego - Illegittimità - Fascia di rispetto stradale - Computabilità ai fini della volumetria edificabile.
1. - Il vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale ha l'effetto urbanistico di prescrivere un semplice obbligo di distanza, ma non quello di rendere inedificabile l'area che vi ricade, pertanto, posto che la "ratio" delle disposizioni che danno origine alla c.d. "zona di rispetto viario" sono quelle di garantire la sicurezza della circolazione stradale, tali aree possono essere computabili ai fini della volumetria edificabile e deve conseguentemente ritenersi illegittimo il diniego di concessione edilizia adottato per l'insufficienza del possesso del lotto minimo necessario poiché la porzione di lotto compresa nella fascia di rispetto stradale non è stata ritenuta computabile come superficie edificabile.
DIRITTO - Il gravame deve ritenersi fondato, con riferimento al secondo motivo di gravame.
Il diniego di concessione edilizia è stato adottato perché la porzione di lotto compresa nella fascia di rispetto stradale non è stata ritenuta computabile come superficie edificabile, con riferimento alla prescrizione del "lotto minimo" di cui all'art. 6 delle N.T.A.
Al riguardo può rilevarsi che il vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale ha l'effetto urbanistico di prescrivere un semplice obbligo di distanza, ma non quello di rendere inedificabile l'area che vi ricade, posto che la "ratio" delle disposizioni che danno origine alla c.d. "zona di rispetto viario" sono quelle di garantire la sicurezza della circolazione stradale, con la conseguenza che tali aree possono essere computabili ai fini della volumetria edificabile.
Da ciò la fondatezza del gravame che, per tali motivi, deve essere accolto
Si compensano, tra le parti, le spese di onorario e di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1984/98 meglio specificato in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato; spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

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