La prescrizione, di cui al comma 2 dell’art. 9 del T.U. sulle espropriazioni, che prevede la durata temporanea di cinque anni del vincolo preordinato all’esproprio, non si applica nel caso di vincoli promiscui. Sono, dalla giurisprudenza, definibili come tali quelli che non riservano il bene vincolato esclusivamente all’intervento pubblico, ma consentono al proprietario, anche se in modo specifico e limitato e in alternativa all’intervento pubblico, iniziative in libero mercato. Tal principio, adottato in modo puntuale nella relazione scaricabile dagli utenti del sito per definire il requisito di edificabilità ai fini della stima delle aree edificabili (Modelli – Indennità – Schema I/ ), è stato, di recente, affermato della sentenza del TAR Abruzzo, sezione di Pescara, n. 24 del 12 gennaio 2009. In tale sentenza si afferma espressamente che la destinazione di un’area a “verde pubblico” non costituisce un vincolo soggetto a decadenza ai sensi dell’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187 (principio ripreso dal richiamato comma 2 dell’art.9 del T.U.), bensì espressione della potestà conformativa dell’Amministrazione comunale, con validità a tempo indeterminato, laddove sia consentita, anche ad iniziativa del proprietario, la realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento del bene, circostanza questa che esclude la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà.
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