La Corte di Cassazione conferma, con la sentenza richiamata, nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il calcolo differenziale per indennizzare il danno alla parte residua (l'indennità deve risultare pari alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua di esso dopo l'espropriazione). La Corte, in particolare, richiama il principio che, nell’espropriazione parziale regolata dall’art. 40 della legge n. 2359/1865 (ore dall’art. 33 del DPR n. 32772001) va compresa ogni ipotesi di diminuzione del valore della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà e al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato Tale principio, può trovare tanto più applicazione ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l’unitarietà costituita dalla destinazione dei terreni a servizio dell’azienda agricola.
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