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Legge Regione Lombardia 8 febbraio 2005 n. 6

Ultimo aggiornamento: 19/07/2005

 

Legge regionale 8 febbraio 2005 n. 6

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005 (pubblicata sul BUR 1° Suppl.  Ordinario al n. 6 – 10 febbraio 2005)

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Art.5

(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi le Comunità Montane, le Unioni di Comuni, i Consorzi fra Comuni o fra Comuni ed altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L'ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.

3. La Regione può ritirare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse. La Regione provvede in ogni caso al ritiro, per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.

4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:

a)      cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;

b)      provvede alla pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale e i siti informatici della Regione.

5. Nei procedimenti di espropriazione per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non espressamente attribuite alla competenza delle amministrazioni statali, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il decreto di cui agli articoli  22, comma 1, e 22-bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001. può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, nei seguenti casi:

a)     realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;

b)     realizzazione di opere afferenti impianti e servizi a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale c)     realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.

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