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Nel caso in cui, a seguito di espropriazione parziale per pubblica utilità, risulti impedito l’ulteriore svolgimento di un’impresa che utilizzava l’immobile espropriato per l’esercizio della propria attività, la determinazione dell’indennità di esproprio deve essere effettuata, secondo il criterio dettato dall’art. 40 della legge 25 giugno 1865, n.2359 (N.d.R.: ora art. 33 del T.U.E.), tenendo conto della differenza tra il valore dell’area espropriata, comprensivo di quello degli edifici che vi insistono, ed il valore dell’azienda (N.d.R.: da intendersi come valore patrimoniale), non potendo costituire oggetto di indennizzo il pregiudizio che il proprietario o il titolare di altro diritto subisce per non poter più esercitare l’impresa in quel luogo, in quanto l’indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene, non a quello dell’azienda.
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